Economia

Donazioni fatte con bonifico: senza atto pubblico sono nulle

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Le donazioni fatte con un bonifico senza notaio e senza testimoni è nulla salvo che l’importo sia modico. Lo ha stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione con una sentenza 18725 del 27 luglio 2017, secondo cui da ora sono considerarsi nulli per mancanza di atto pubblico, i bonifici di una somma di denaro effettuati per spirito di liberalità, e cioè senza che le operazioni bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico.

Quali sono le conseguenze in caso di donazioni nulle? Come spiega il sito La legge per tutti:

Se la donazione è nulla, l’atto può essere impugnato da chi ne vuole l’annullamento. Chiaramente se nessuno agisce, la donazione resta ferma e lo spostamento di denaro produce i suoi effetti, pur se privo dei requisiti legali.

Ma chi mai potrebbe essere interessato a far annullare la donazione?

Il caso tipico – continua il sito – è sempre quello degli eredi o dei fratelli del donatario, i quali potrebbero voler mettere le mani sulla somma attribuita a un’altra persona. Se la donazione è nulla, infatti, quando il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima. Se la donazione è nulla vuol dire che il denaro regalato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione o, alla sua morte, gli eredi.

Se invece la donazione è valida perché fatta davanti al notaio o perché di modico valore può essere impugnata solo se lede le quote di legittima.