Economia

Donazione modale: ad ogni esigenza la sua clausola

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Chi ha passato anni della propria vita a risparmiare e investire, creando un solido patrimonio familiare, ha la necessità di sapere fin da subito cosa ne sarà del frutto del suo lavoro e dei suoi sacrifici.

Tra le alternative offerte dal legislatore troviamo la donazione , il contratto con il quale un soggetto, detto donante, arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto , detto donatario, trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti. Il Consiglio Nazionale del Notariato in una guida dal titolo Donazioni consapevoli Per disporre dei propri beni in sicurezza”, precisa come possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:

  • beni immobili
  • crediti
  • aziende
  • denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari che impediscono il trasferimento di denaro in contanti per importi superiori a € 1.000,00)
  • veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro
  • opere d’arte (quadri, sculture, altro)
  • azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate)
  • titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.

La legge vieta che i beni futuri formino oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l’atto di liberalità.

La donazione modale

La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi e nell’atto redatto dal notaio è possibile inserire apposite clausole per soddisfare alcune specifiche esigenze. La donazione si chiama modale quando è gravata da un onere a carico del beneficiario, che può consistere in una prestazione a favore:

– dello stesso donante (es. una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);

– di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);

– della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).

Molto comune è la donazione di un immobile con riserva di usufrutto a vantaggio del donante. In sostanza il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendo per sé l’usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della morte (o al termine stabilito. Dal canto sui il donante, che si è riservato l’usufrutto avrà il godimento del bene nel senso che potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto, ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte.