di Rosa Rutigliano
Per la suprema Corte di Cassazione l’appalto di opere o servizi è una figura contrattuale ben distinta dalla cessione di un ramo d’azienda. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso di alcuni lavoratori del settore petrolchimico, che chiedevano l’applicazione della disciplina sulla cessione d’azienda in una fattispecie caratterizzata dalla successione di più imprenditori nella titolarità del rapporto di lavoro, la Corte ha fornito una puntuale definizione di ciò che si intende per outsourcing.
Secondo la Corte nella sua accezione propria l’outsourcing riguarda quell’insieme di situazioni in cui un imprenditore si libera di un segmento accessorio della propria organizzazione aziendale, che può consistere in un servizio o in una fase della produzione, per continuare ad usufruirne mediante l’attività di un operatore esterno.
In tal modo la Cassazione si esprime nella sentenza n. 21287 del 2 ottobre 2006, sostenendo che per esternalizzazioni si intendono tutte le tecniche possibili attraverso le quali un’impresa dismette la gestione diretta di un ramo della produzione o dei servizi che non rientrano nel cosiddetto core business aziendale.
A tal fine sono irrilevanti i mezzi tecnico-giuridici utilizzati per giungere alla dismissione, le modalità contrattuali attraverso cui si perviene alla cessione verso l’esterno di una segmento dell’attività produttiva, perché il fenomeno può essere realizzato mediante differenti soluzioni imprenditoriali.
Tra queste ultime la Corte ricomprende la fattispecie della cessione del ramo d’azienda e dell’appalto di opere e servizi, ribadendo comunque che spetta unicamente all’imprenditore, nell’esercizio della propria libertà di iniziativa economica, scegliere le modalità attuative attraverso cui realizzare il processo di outsourcing.
A questo punto le due fattispecie sono messe a confronto e delineate nei loro requisiti e tratti fondamentali.
Seguendo la giurisprudenza consolidata di legittimità, la sentenza ribadisce che il trasferimento del ramo d’azienda richiede la preesistenza di un’entità economica organizzata in maniera autonoma per la produzione o lo scambio di beni o di servizi, che sia idonea al perseguimento delle finalità d’impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità.
In tal modo, sottolinea la Corte, si ha trasferimento di ramo d’azienda ex articolo 2112 del Codice civile quando un soggetto d’impresa cede a un altro soggetto d’impresa un segmento della propria organizzazione produttiva, che sia dotato di preesistente autonomia e funzionalità e che conservi questi tratti in esito al trasferimento.
L’appalto di opere e servizi, viceversa, è il contratto attraverso il quale un imprenditore assume, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio personale e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o la realizzazione di un servizio in favore della committenza, in cambio di un corrispettivo in denaro.
Con tale contratto, evidenzia la Corte, non si verifica la cessione di un ramo d’azienda, perché oggetto del contratto è il compimento di un’opera o di un servizio da parte di un imprenditore esterno, che esegue l’incarico avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale.
Inoltre, osserva ancora la Corte, appalto e cessione sono due figure contrattuali nettamente distinte sul piano giuridico, per cui non è sufficiente l’esternalizzazione di un segmento dell’attività aziendale per invocare l’applicazione della disciplina, più favorevole per i lavoratori ricorrenti, del trasferimento d’azienda ex articolo 2112 del codice civile.
Occorre indagare, invece, quale soluzione contrattuale sia stata concretamente privilegiata per concludere che ricorreranno le condizioni dell’appalto o della cessione di ramo d’azienda in ragione delle diverse modalità con cui è stato realizzato il processo di outsourcing delle risorse aziendali.