Economia

Bonus mobili 2020: come si richiede e requisiti

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La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato per la settima volta il Bonus Mobili, un incentivo di tipo fiscale che consente di portare in detrazione le spese effettuate per l’acquisto, anche all’estero, di mobili o grandi elettrodomestici con classe energetica non inferiore a quella A+ (oppure A, nel caso di forni e lavasciuga). Per accedere a questo beneficio nel 2020, tuttavia, è necessario aver avviato dei lavori di ristrutturazione di un immobile a partire dal primo di gennaio 2019. La detrazione in questione è del 50%: metà del prezzo del mobile o dell’elettrodomestico acquistato, pertanto, potrà essere detratto dalle imposte fino a un massimo di 10mila euro di spesa effettuata per l’acquisto di mobili destinati all’arredo di una singola abitazione ristrutturata, incluse le relative pertinenze. Il beneficio massimo, dunque, potrà arrivare a una detrazione di 5mila euro per ciascuna ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà dunque più volte diritto al beneficio, precisa l’Agenzia delle entrate nella sua guida sul Bonus.

Il Bonus si applica a partire dall’anno successivo a quello in cui sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Nella pratica questo significa che per le ristrutturazioni avviate nel 2019, potranno essere detratte le spese dei mobili o degli elettrodomestici (lo ripetiamo, di classe energetica A+) effettuate nell’anno 2020. Di conseguenza, i contribuenti che abbiano avviato i lavori di ristrutturazione nel 2018 non potranno detrarre le spese effettuate in questo 2020.

Come richiedere la detrazione, una guida

Il primo fattore da tenere a mente, una volta chiarito l’orizzonte degli acquisti che possono godere della detrazione, è che essi andranno effettuati solo e soltanto con bonifico o carta di credito/debito. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo categorico che “Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento”. Inoltre, qualora il pagamento sia stato disposto con bonifico bancario o postale, “non sarà necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia”.
“La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate”, cioè attraverso bonifico o carta, “e che il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento”.
I documenti da conservare per accedere alla detrazione sono i seguenti:

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)  documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (vale anche lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e la natura, quantità e qualità dei beni acquistati).

Vista l’importanza della data d’avvio dei lavori di ristrutturazione l’Agenzia delle Entrate suggerisce di attestarla, ad esempio, tramite “eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria” mentre, “per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” nella quale “sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.