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Dal 15 gennaio 2026 entra ufficialmente in funzione l’Arbitro Assicurativo, un nuovo strumento di tutela per cittadini e imprese che vogliono risolvere controversie con le compagnie o con gli intermediari assicurativi in modo rapido, economico e senza ricorrere subito al giudice.
L’annuncio è arrivato dal presidente dell’IVASS, Luigi Federico Signorini, che ha confermato la nomina del Collegio e l’avvio operativo del nuovo organismo. “Si arricchisce così l’insieme degli strumenti a disposizione nostra e dei cittadini”, sottolineando come l’Arbitro fosse atteso da tempo dal mondo assicurativo.
Cos’è e a cosa serve l’Arbitro Assicurativo
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale che aiuta a risolvere le controversie tra i clienti e le compagnie o gli intermediari assicurativi. In pratica, è un giudice terzo che valuta chi ha ragione in caso di disaccordo su polizze, risarcimenti o rimborsi, ma lo fa fuori dai tribunali, in modo più snello e meno costoso.
L’Arbitro Assicurativo nasce in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private, che recepisce la Direttiva europea 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. È stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, n. 215, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Giustizia su proposta dell’IVASS.
Si tratta di un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), simile a quello già attivo nel settore bancario e finanziario con l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
L’obiettivo è semplice: rendere più facile e veloce la tutela dei consumatori, evitando lunghi e costosi procedimenti giudiziari.
Come funziona: tempi, costi e procedura
Una delle caratteristiche principali dell’AAS è la semplicità. Chiunque – cittadino o impresa – può presentare un ricorso online, direttamente sul sito dell’Arbitro Assicurativo, senza bisogno di un avvocato. Il costo è di 20 euro, ma viene rimborsato se il ricorso viene accolto.
La decisione arriva entro 180 giorni, prorogabili di altri 90 solo per i casi più complessi. La procedura è interamente digitale: documenti, comunicazioni e decisioni si gestiscono tramite la piattaforma online dell’AAS.
Perché il ricorso sia ammissibile, è necessario aver prima presentato un reclamo alla compagnia o all’intermediario e aver atteso 45 giorni senza ricevere risposta (oppure aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente). Solo dopo questa fase si può passare all’Arbitro.
Il ricorso è esaminato da un Collegio di cinque membri, che rappresentano in modo equilibrato le diverse parti coinvolte nel settore assicurativo: consumatori, imprese e intermediari.
La struttura complessiva dell’Arbitro conta 19 componenti, tra effettivi e supplenti, e la presidenza è stata affidata alla professoressa e avvocata Concetta Brescia Morra, esperta di diritto bancario e assicurativo.
La Segreteria Tecnica dell’AAS, istituita presso l’IVASS, si occupa della gestione amministrativa e del supporto operativo, ma non partecipa alle decisioni, garantendo così l’imparzialità del procedimento.
Quando si può (e non si può) ricorrere all’AAS
E’ possibile rivolgersi all’Arbitro se si ha un problema legato a un contratto di assicurazione già concluso. I limiti di valore dipendono dal tipo di polizza:
- 300.000 euro per le polizze vita con prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (come casa, salute o viaggio);
- 2.500 euro per i danneggiati diretti in caso di sinistri RC Auto con risarcimento diretto.
Non è invece possibile rivolgersi all’AAS:
- se il contratto non è mai stato concluso;
- se il sinistro riguarda casi gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o della Caccia;
- se si tratta di “grandi rischi” industriali o di trasporto;
- se serve un’istruttoria complessa con testimoni o perizie;
- se si è già avviata una causa o una mediazione;
- se sono passati più di tre anni dai fatti contestati o più di un anno dal reclamo.