Economia

Antiriciclaggio: stop all’operazione, segnalazione immediata

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Antiriciclaggio: stop all’operazione, segnalazione immediata

 

Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso all’operazione richiesta.

I nuovi tempi per un obbligo che esiste da circa trent’anni per il mondo bancario e finanziario, sono stati introdotti dal 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, in vigore dal 4 luglio scorso che testualmente recita:

“I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentante operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.”

In buona sostanza, a far data dal 4 luglio u.s., con la nuova disciplina, se ci sono dei sospetti immediati, bisogna procedere immediatamente e senza indugio all’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta. 

Alert immediato

Per poter adempiere correttamente al precetto normativo bisogna capire quali sono le situazioni di rischio che concretamente possiamo trovarci a gestire.

In quali casi bisogna dire “stop” all’operazione e fare una segnalazione immediata?

In un precedente articolo ho commentato dettagliatamente dodici fattispecie operative[1] – ovviamente suscettibili di aggiungerne qualche altra – che vado sinteticamente a riepilogare:

  1. Acquisto Certificati di deposito o altri strumenti finanziari per cassa

Pensiamo all’imprenditore ovvero al titolare di un’attività economica che, dopo aver sostenuto un costo strumentale nell’ambito dell’impresa (disposizione di bonifico, richiesta assegno circolare a beneficio di un fornitore etc.), “utilizza” lo stesso importo – decurtato del 10/15%  – per acquistare CD o altri strumenti finanziari per cassa.

Molto probabilmente, trattandosi di “falsa fatturazione”, gli sono stati restituiti brevi manu,  in contanti i soldi che lui stesso aveva ufficialmente versato al fornitore; 

  1. Restituzione anticipazione socio 

Pensiamo all’amministratore di una importante società di capitali che decide il trasferimento di 500 mila euro dal conto aziendale (di cui è amministratore) al conto personale, adducendo la consueta motivazione della “restituzione anticipazione socio”. Al netto di una Delibera del C.di A. che consiglio sempre di acquisire e da inserire nella “busta di cassa” a futura memoria, può anche capitare che lo stesso amministratore, a seguire, dopo aver “appoggiato” la provvista sul conto personale decida di prelevare con Mod. 52  – per cassa – esattamente l’importo oggetto del trasferimento ovvero 500 mila euro.

         Trattasi di una operazione ad elevatissimo rischio di “riciclaggio”, stando a dimostrare, ragionevolmente che, la somma in questione verrà “restituita” al vero finanziatore dell’azienda, socio occulto che non vuole lasciare nessuna traccia.

         In altri termini, la società è stata originariamente finanziata da soldi di dubbia provenienza! 

  1. Bonifico per cassa, verso “Paese a rischio   

Disporre un bonifico per cassa – allo sportello – anche di importo considerevole – immaginiamo superiore a centomila euro – ad opera di un imprenditore senza alcuna plausibile giustificazione che ne dimostri la strumentalità – pensiamo ad una fattura passiva;

  1. Sospensione operazione (Indagine magistratura, notizie di stampa accreditata, fonte attendibile etc.)
  2. Socio di capitali e/o Titolare effettivo
  3. Contante reale ingente – operazione straordinaria (Change over, Scudo fiscale, Voluntary etc.)
  4. Indagini dell’Autorità giudiziaria (confidenza fornita dallo stesso cliente)
  5. Accensione di rapporto in funzione di una sola operazione (Truffa alla compagnia di assicurazione, Credito fiscale inesistente etc.)
  6. Phishing – Conto corrente casalinga disoccupata
  7. Fatturazioni infragruppo – Prelievo di contante
  8. False auto fatturazioni – Settore pesca e agricoltura
  9. Costi estranei all’oggetto sociale

Senza alcuna pretesa di esaustività, ho ricordato una breve casistica maturata sulla base della mia esperienza diretta – prima come Ufficiale della Guardia di finanza e poi come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un  Gruppo bancario.

Per eventuali manifestazioni d’interesse, resto a disposizione per fornire ulteriori elementi di riscontro e chiarimento.

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[1] https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-sos-prima-di-compiere-loperazione-quando-come-e-perche/