Economia

Antiriciclaggio e organi di vigilanza – Usi e abusi

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ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi!

Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”

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Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando molto la c.d. “Collaborazione attiva” e modificando, in modo sostanziale, la stessa procedura di Segnalazione di Operazione Sospetta. Le modifiche hanno riguardato soprattutto l’aspetto della “riservatezza” della SOS, tagliando completamente il cordone ombelicale che in passato univa la “Polizia Giudiziaria” (come organo investigativo) e il circuito bancario e creditizio, attribuendo all’Ufficio Italiano Cambi (oggi UIF, secondo il Decreto legislativo del 21 novembre 2007, nr.231 di cui parleremo nella seconda parte), il compito di coordinare il complessivo sistema di contrasto.

Voi sapete tutti che con l’avvento della legge 197/91, originariamente, le SOS, venivano trasmesse alla Questura territorialmente competente. Lo stesso Ufficio di polizia, nell’arco di una settimana dalla ricezione della Segnalazione, inviava una pattuglia della G.di F. in Filiale presso l’Intermediario interessato che procedeva a redigere un verbale escutendo in atti il Direttore della stessa Filiale, onde acquisire ogni ulteriore dettaglio sulla operatività del cliente (inerenti il suo profilo soggettivo, considerazioni di carattere generale, pettegolezzi etc.).

Al termine dell’attività investigativa, in presenza dell’eventuale “Rinvio a giudizio”, la testimonianza fornita dal nostro Direttore andava nel fascicolo processuale dell’Imputato, a disposizione della difesa dove l’avvocato di fiducia del cliente si assumeva il compito di “leggere & riferire” le nostre indiscrezioni allo stesso cliente.

Cosa succedeva alla fine di questa giostra?

Se il cliente-imputato, al termine del dibattimento veniva assolto dall’accusa di riciclaggio, noi come banca avevamo perso il cliente in quanto lo stesso, proprio tramite il suo legale aveva saputo da subito quali erano state le nostre considerazioni nei suoi confronti.

Se, al contrario, il nostro cliente-imputato veniva condannato, la musica era decisamente diversa: Rischiavamo di perdere il nostro eroico Direttore di Filiale per conseguenze che lascio a Voi tutti immaginare.

Nel ’97, si decise di cambiare registro, stabilendo, con il Decreto 153/97, che le SOS fossero indirizzate all’UIC e non più all’Organo di Polizia.

Venne altresì introdotto, l’articolo 3bis alla 197/91 – Riservatezza delle segnalazioni, dove al 2° comma, si disse testualmente:

“L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.”

Questo concetto è stato riproposto nel Decreto 231/07 al 7° comma dell’articolo 45 (Tutela della riservatezza), dove in verità è stata cancellata la parte …”e degli intermediari”…

Questo lascia intendere che nelle informative di reato fatte dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero, verranno omessi solo i riferimenti alle persone fisiche, lasciando la possibilità di riferire il nome della banca o della Società – persona giuridica – che ha inoltrato la SOS.

Onestamente, non penso che sia il massimo della “riservatezza”.

Nella realtà, ancora oggi capita di vedere pattuglie della Guardia di Finanza che si presentano – sia pure senza alcun provvedimento motivato emesso dalla competente Autorità giudiziaria – e pretendere di escutere in atti il Direttore di Filiale alla vecchia maniera (ante 153/97) o addirittura il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.

Vi dico questo per esperienza vissuta direttamente.

 … c o n t i n u a …