Economia

Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro!

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Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro!

 

L’articolo di oggi, solo per addetti ai lavori o per persone desiderose di comprendere meglio di come funziona la nostra Giustizia, soprattutto quando riesce a condannare un innocente, un povero disgraziato che ovviamente non conosco e che chiamerò “Ciccillo Cacace”, già dipendente bancario, al pagamento di una sanzione amministrativa di £.987.206.000 [1], in pratica circa 500 mila euro alla data di oggi.

L’aspetto surreale della vicenda è che, della sicura innocenza del condannato non ne parla nessuno, forse si tratta addirittura di un innocente “inconsapevole” e  ben quattro processi hanno stabilito l’esatto opposto di quanto vado sostenendo (Mef, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione). 

Storia giudiziaria 

Tutto nasce sulla scorta di una contestazione del Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di finanza della Regione Sicilia dell’aprile 2000 che, nel corso di taluni accertamenti, ebbe modo di rilevare l’esistenza di un rapporto di conto corrente intestato alla “Cooperativa Interprovinciale Ortofrutticoli” arl, in essere presso l’agenzia 2 di Bagheria (PA) del Banco di Sicilia (ora UniCredit).

Nel periodo interessato all’indagine (1995/1998), il rappresentante legale della citata cooperativa, con frequenza quasi giornaliera – come è detto a pagina 4 della sentenza di Cassazione in commento – effettuò una serie di prelevamenti di denaro contante dal conto aziendale, emettendo assegni per oltre 400 milioni di lire, appena sotto la soglia obbligatoria di registrazione in Archivio Unico Informatico (£. 19.500 mila), incassandoli direttamente con la formula “me medesimo”.

Nel corpo dell’intero giudicato, ivi compresa la ripetuta sentenza di legittimità – pagina 4 – venne richiamato il contenuto del Decalogo della Banca d’Italia laddove, il punto 1.2.1 recita:” Frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificata dall’attività svolta dal cliente” – Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette-.

Nel caso di specie, l’unica accortezza che avrebbe dovuto porre in essere il nostro Ciccillo Cacace al secolo Direttore di filale di Bagheria del Banco di Sicilia, di natura meramente deontologica, sarebbe stato quello di avvisare l’amministratore della Cooperativa che non potevano effettuarsi pagamenti in denaro contante in misura, pari o superiore alla soglia dell’epoca stabilita (venti milioni di lire).

Non c’era e non c’è nessun altro obbligo, laddove trattavasi di un’attività economica documentata, certificata e assolutamente legittima: punto!

Quattro processi – Mef, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione – hanno sentenziato il nulla assoluto, addivenendo ad una condanna che, laddove fosse stata svolta una indagine appropriata, avrebbe dimostrato l’esatto opposto: assoluta insussistenza della ipotesi accusatoria riguardante la “Omessa segnalazione di operazione sospetta”.

Indagine insufficiente 

Considerato che nel 99% dei casi, se mai ci può essere un sospetto di riciclaggio nella operatività dei rapporti della clientela, il problema si deve porre quando arriva la provvista finanziaria sui rapporti e non certo quando viene prelevata.

E’ in occasione degli accrediti che ci si deve chiedere se il cliente, in relazione alla conoscenza diretta o indiretta, l’attività economica esercitata, ha una potenzialità economica adeguata a giustificare un certo tipo di movimentazione e quindi di operatività dei rapporti.

Nel caso di specie, tutti gli accrediti – spesso provenienti dalla stessa Pubblica amministrazione – sono pervenuti in forma assolutamente tracciabile con regolari bonifici, ritenuti strumentali all’esercizio della dichiarata attività economica.

A questo punto, dovendoci soffermare su alcune modalità di prelevamento della provvista – operazioni frazionate con prelievi di contante ripetuto utilizzando la formula “m.m.” nella emissione di assegni – per onestà intellettuale, a fronte di una operatività di tal fatta, prima di addivenire alla formulazione dell’accusa di “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte della Guardia di finanza, considerato che trattasi della gestione di un’attività economica avente ad oggetto il “commercio ortofrutticolo” e quindi di una contabilità all’uopo predisposta (Partita IVA, Omologazione Tribunale, Registrazione Camera di Commercio), si sarebbe dovuto procedere nel seguente modo:

  • Acquisire il Libro giornale verificando la destinazione di tali risorse finanziarie, riscontrandone nello stesso tempo la relativa fatturazione passiva per acquisti di piccole forniture di ortofrutta o, l’eventuale “auto fatturazione”, per acquisti da piccoli produttori/contadini, sotto la fascia di esonero;
  • E’ frequente per tale settore economico – commercio ingrosso e dettaglio ortofrutta – per piccole partite pretendere il pagamento in contanti, ma pur sempre contabilizzate nelle scritture contabili e che nessuno, nella fattispecie ha controllato;
  • Laddove, fossero state riscontrate operazioni di acquisto di prodotti per importi superiori al limite all’epoca stabilito (importo pari o superiore a venti milioni di lire), si sarebbe dovuto procedere, al più, ad una contestazione di “irregolare trasferimento di denaro contante” e giammai, “omessa segnalazione di operazione sospetta” in quanto, nel caso di specie, l’unico sospetto che si desume è l’assoluta lacunosità e approssimazione dell’attività investigatrice;
  • Anche la registrazione in Archivio Unico Informatico, pur in presenza di operazioni cc.dd. sotto soglia, la registrazione definitiva avviene per effetto dell’aggregazione deegli importi, laddove le operazioni superano la soglia economica stabilita (all’epoca pari o superiore aventi milioni di lire) nell’arco di una settimana. E’ pertanto, assolutamente arbitrario sostenere che tale operatività mirava ad eludere una norma cogente tanto più che, nella circostanza, non risulta essere stata fatta una verifica circa l’alimentazione dell’epoca dell’AUI.

Conclusioni

A voler commentare la vicenda di cui trattasi, per quanto surreale, evidenzia oltre ogni ragionevole dubbio, la fragilità delle nostre Istituzioni in senso lato.

Come si possa giungere ad una condanna di tali proporzioni – sanzione amministrativa di ben 987.206.000 lire – circa 500 mila euro al conio attuale – per una violazione che non esiste sotto ogni punto di vista condannando un innocente, forse addirittura inconsapevole che, nello specifico, anche grazie allo stuolo di avvocati che hanno seguito la vicenda, non hanno saputo in alcun modo rappresentare nella sua giusta ed onesta dinamica.

Permanendo questo stato confusionale, in un settore di estrema importanza per la corretta dinamica economica e funzionamento del sistema bancario – già sconvolto per tutt’altre vicende – ci troviamo di fronte ad una “incertezza di sistema” che non solo non faciliterà l’importante funzione della “collaborazione attiva” da parte degli Intermediari finanziari, ma contribuirà soltanto a rendere difficile la individuazione di un modus operandi corretto in applicazione della vigente normativa.

Non sono un bancario, ma sono sconvolto lo stesso, forse addirittura di più, molto di più!

 

 

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[1] I fatti di causa interessano il periodo 1995/1998 in vigenza del vecchio conio