Economia

AGCOM: per Telecom Italia OK impegni su “4888 -Pay for me”

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(Teleborsa) – L’Antitrust ha aperto un procedimento che concerne il comportamento posto in essere da telecom Italia consistente la diffusione di una comunicazione commerciale avente ad oggetto il servizio denominato “4888 – Pay for me”, che consente ai soggetti che fruiscono dei servizi “TIM” di addebitare il costo della telefonata ad un cliente mobile TIM, Vodafone, Wind, oppure di rete fissa Telecom Italia, o di ricevere chiamate in addebito da utenti di tali operatori. In particolare, la comunicazione oggetto di segnalazione consiste nel messaggio informativo vocale inviato al momento dell’utilizzo del servizio. Il cliente TIM che riceve una chiamata con addebito ascolta il seguente messaggio: “C’è una chiamata con addebito del servizio a suo carico da parte del numero …[numero chiamante], per accettare prema 1; per rifiutare prema 2”; e, per il caso di una chiamata da telefono pubblico: “C’è una chiamata con addebito a suo carico proveniente da una cabina telefonica pubblica”. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di Telecom fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa caratteristiche, natura e condizioni economiche del servizio “4888 – Pay for me”, omettendo informazioni rilevanti sui costi da sostenere per la sua fruizione, di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole. L’Autorità ha implicitamente riconosciuto che le misure poste in essere da Telecom Italia, che precisa che i rilievi dell’Autorità si riferiscono ad un periodo limitato che va da febbraio ad agosto del 2008, e che successivamente tale data 2008 sono idonee a garantire ai clienti un adeguato monitoraggio del traffico dell’offerta in questione”. L’Autorità ha pertanto ridotto l’importo della sanzione riconoscendo il comportamento collaborativo tenuto dall’azienda ”che ha adottato una serie di misure a favore dei consumatori volte ad affrontare le problematiche oggetto di contestazione”. L’autorità garante ha pertanto ritenuto che che gli impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A., nei terminisopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; L’autorità garante ha inoltre ritenuto, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. e pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; L’autorità garante ha deliberato a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., gli impegni dalla stessa proposti nei termini sopra descritti in data 1° e 7 dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;