È un sistema di risoluzione stragiudiziale che nasce per offrire alla clientela uno strumento rapido, semplice ed economico per dirimere liti relative a contratti di assicurazione, in alternativa al giudizio ordinario in tribunale
Dal 15 gennaio è operativo l’Arbitro Assicurativo: il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa istituito presso l’Ivass. Nasce per offrire alla clientela uno strumento rapido, semplice ed economico per dirimere liti relative a contratti di assicurazione, in alternativa al giudizio ordinario in tribunale.
È un procedimento modellato sull’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituzioni deputate alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziare, che trattano circa 15.000 ricorsi all’anno.
Anche le numeriche attese per l’Arbitro Assicurativo non sono contenute: l’Ivass stima che, dal solo settore responsabilità civile auto, potrebbero derivare non meno di 5.000 procedimenti l’anno.
Chi può ricorrere all’Arbitro, contro chi e per quali controversie.
Possono attivare il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo il contraente, l’assicurato o il beneficiario di un contratto di assicurazione, nonché il terzo danneggiato cui la legge riconosce un’azione diretta contro l’impresa di assicuraziDone (ad esempio, il danneggiato nella responsabilità civile auto).
Il ricorso può essere proposto contro l’impresa di assicurazione e/o l’intermediario assicurativo coinvolti, che sono tenuti a rispondere anche quando la controversia attiene a condotte di propri dipendenti o collaboratori.
Rientrano nella competenza dell’Arbitro le controversie che traggono origine da un contratto di assicurazione e hanno a oggetto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà inerenti a prestazioni e servizi assicurativi (es. quali rischi sono compresi nella copertura assicurativa), nonché le violazioni delle regole di comportamento nella distribuzione assicurativa. Tali controversie possono essere promosse senza limiti di valore, mentre se la domanda comprende la richiesta di pagamento di somme di denaro, vi sono delle soglie massime: per i rami vita, fino a 300.000 euro se la prestazione è dovuta solo in caso di decesso e fino a 150.000 euro negli altri casi; per i rami danni, fino a 2.500 euro per il risarcimento da responsabilità civile azionato dal terzo danneggiato con azione diretta e fino a 25.000 euro negli altri casi (es. casa, salute, viaggi).
Come si presenta il ricorso.
Il sistema è congegnato per facilitare il ricorso all’Arbitro: tutto avviene per via telematica, tramite il portale dedicato; il ricorrente può agire personalmente, senza necessità dell’assistenza di un avvocato, sostenendo spese di procedura molto contenute (20 Euro).
Prima di avviare il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo occorre aver inviato un reclamo preventivo all’impresa o all’intermediario assicurativo: l’istanza all’Arbitro si può depositare dopo la risposta al reclamo (o decorso il termine di quarantacinque giorni per la risposta) e comunque entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Il procedimento deve aver ad oggetto fatti accaduti (o conosciuti) non oltre tre anni prima del reclamo.
L’iter del procedimento e i tempi.
Ricevuto il ricorso, l’impresa o l’intermediario hanno quaranta giorni per depositare memoria difensiva e documenti; seguono venti giorni per la replica del ricorrente e ulteriori venti per la controreplica. Il procedimento è soltanto documentale: l’Arbitro non può disporre perizie o assumere testimonianze, salvo poter “sentire le parti” in specifici casi.
La decisione viene assunta a maggioranza da un collegio di cinque membri, che si pronuncia entro novanta giorni, prorogabili di ulteriori novanta in caso di particolare complessità. Il collegio può formulare una proposta conciliativa; se accettata, la materia del contendere cessa.
La decisione e i suoi effetti.
Le decisioni non hanno natura di lodo né effetto vincolante in senso stretto, rimanendo ferma la possibilità per le parti di adire l’autorità giudiziaria.
Il mancato adempimento entro trenta giorni della decisione da parte dell’impresa o intermediario ha solo conseguenze di tipo reputazionale: la notizia dell’inadempimento è pubblicata per cinque anni sul sito dell’Arbitro e, per sei mesi, nella homepage del sito dell’impresa o dell’intermediario assicurativo.
L’auspicato effetto deflattivo del contenzioso giudiziario (in un settore fisiologicamente caratterizzato da una componente di dialettica tra l’impresa e gli assicurati) sarà ovviamente legato alla qualità delle decisioni che saranno rese.
L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di gennaio 2026 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.