Società

Fisco, via ai controlli su capitali e redditi all’estero

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Tutti i contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale dal 2010 senza dichiarare al fisco capitalo o redditi all’estero, d’ora in avanti rischiano grosso. Le autorità del fisco hanno infatti lanciato una campagna per stanare i contribuenti che hanno tentato o stanno cercando di occultare redditi, capitali o investimenti grazie per esempio a un conto aperto presso una banca straniera.

L’operazione avverrà grazie all’utilizzo dei dati bancari, ottenibili grazie allo scambio di informazioni reso possibile dagli accordi bilaterali e multilaterali sulla fine del segreto bancario stretti dall’Italia con diversi paesi tra cui Svizzera e Stati Uniti. La nuova stretta sui redditi e sui capitali non dichiarati all’estero è la diretta conseguenza del provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento, fa sapere l’Agenzia in una nota, stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno come priorità le situazioni più anomale di trasferimento della residenza. L’identikit dei soggetti presunti evasori verrà stilato dall’Agenzia delle Entrate utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni.

Lo scambio di informazioni può scattare facendo riferimento alle direttive europee (direttive Dac1 e DAC2) e agli accordi internazionali presi con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard), che saranno progressivamente disponibili.

I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia o meno. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia.

In attuazione dell’articolo 7, comma 3, del Disegno di legge n. 193/2016, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’Aire, l’Agenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il ministero dellInterno.

Controlli capitali, come verranno formate le liste

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare.

Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il Dl n. 193/2016. Verranno valutati nell’ordine:

  • 1) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata
  • 2) movimenti di capitali da e verso l’estero
  • 3) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni
  • 4) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente
  • 5) atti del registro segnaletici dell`effettiva presenza in Italia del contribuente
  • 6) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive
  • 7) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
  • 8) titolarità di partita Iva attiva
  • 9) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria
  • 10) titolarità di cariche sociali
  • 11) versamento di contributi per collaboratori domestici
  • 12) informazioni trasmesse dai sostituti d`imposta con la Certificazione unica e con il modello di chiarativo 770 m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all`Agenzia delle Entrate (spesometro)

Controlli capitali, la normativa Ue di scambio di informazioni

Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta Dac2) è stata introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all`estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra UE, nell`ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard. Le giurisdizion i che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters ) sono 53 (inclusi gli stati Ue) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamen te ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell`accordo Fatca.

Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre cose, delle informazioni relative alle proprietà immobil iari estere d etenute dai soggetti residenti.