in collaborazione con Aipb
Andrea Lippi, docente universitario e il tributarista Franco Fondi discutono un caso di trasferimento patrimoniale ad alcune associazioni
La trasmissione di patrimoni ingenti e complessi alle generazioni successive è una questione complicata, lo abbiamo sottolineato tante volte. Ancora più difficile è decidere cosa fare della ricchezza accumulata nel corso della vita quando generazioni successive non ce ne sono. È il caso, analizzato questo mese dagli esperti dell’Aipb, di una coppia di ottantenni, Ferdinando ed Evelina i loro nomi, residenti in una prestigiosa villa situata in una delle principali città del Centro Italia, conosciutisi da adolescenti quando i loro padri, soci in affari, erano proprietari di una grande azienda siderurgica. L’azienda aveva collaborato con le Ferrovie dello Stato nella ricostruzione e ampliamento della rete ferroviaria subito dopo la seconda guerra mondiale e nei decenni successivi, si era affermata sul mercato riuscendo a espandersi anche all’estero.Sono passati sessant’anni dal matrimonio della coppia, un’unione ancora molto solida e armoniosa a cui è mancato solo il coronamento di un figlio, nonostante i due lo abbiano cercato per molto tempo, senza però riuscire ad averlo. Essendo entrambi figli unici e senza alcun parente prossimo in vita, i coniugi si trovano con un patrimonio sostanzioso, senza però alcun erede legittimo a cui trasmetterlo.
L’ammontare del patrimonio
Il patrimonio della coppia ammonta a circa 20 milioni di euro. È ciò che rimane della vendita dell’azienda di famiglia a una società indiana. Il patrimonio è concentrato presso una sola banca, che segue i due ormai da decenni, ed è composto da 10 milioni di euro in polizze rivalutabili sottoscritte nel 1998 con rendimento minimo garantito 4%, da 8 milioni di euro in titoli dello Stato italiano, un milione di euro in un conto deposito vincolato e un milione di euro depositato sul conto corrente. Oltre a questi 20 milioni di euro i due coniugi detengono un patrimonio immobiliare di tutto rispetto, a cominciare dalla villa in cui risiedono fin dal giorno del loro matrimonio. Sono poi proprietari di due capannoni affittati a due note aziende (capannoni che facevano originariamente parte del complesso industriale dove aveva sede l’azienda siderurgica di famiglia), di cinque appartamenti, anch’essi affittati, sparsi nelle zone centrali della città in cui vivono (ereditati anni prima dai genitori che li avevano acquistati nel periodo del boom economico, quando anche l’azienda andava a gonfie vele) e di una villa in Sardegna, acquistata subito dopo il matrimonio, che viene affittata solamente nei mesi estivi. Al di là delle loro pensioni che ammontano a circa 3.000 euro al mese per lui e 1.200 euro al mese per lei, gli introiti annui lordi derivanti dagli affitti dei capannoni e degli altri immobili ammontano a circa 250 mila euro.
Tramissione del patrimonio
Consapevoli che sia giunto il momento di pensare alla trasmissione della loro ricchezza, la coppia ha deciso di rivolgersi al banker di fiducia che lavora presso la banca storica di famiglia, la stessa che custodiva anche il patrimonio aziendale. Gli incontri con il banker non sono mai stati molto frequenti, una o due volte all’anno, per ricevere aggiornamenti circa la situazione degli investimenti, vista anche la poco complessa composizione della loro asset allocation.Durante l’incontro con il professionista i coniugi hanno espresso la volontà di destinare i loro averi a un paio di associazioni con le quali sono entrati in contatto qualche anno prima in occasione di un evento di beneficienza, e che si occupano di bambini, orfani o famiglie disagiate. La prima associazione opera solo in Italia, mentre l’altra è particolarmente attiva a livello internazionale, soprattutto nei Paesi più poveri. Naturalmente i due coniugi vorrebbero fare in modo di poter disporre di parte del loro patrimonio mentre sono ancora in vita, senza dover per forza rinunciare a tutto, visti anche i numerosi interessi della coppia. Grazie al colloquio il banker ha modo di recepire sufficienti informazioni per pensare a una soluzione che faccia al caso loro, considerata cioè la composizione del portafoglio, l’età anagrafica, gli interessi e gli obiettivi della coppia.
La prima opzione emersa dal consulto coi professionisti del team di advisory della banca è di redigere un testamento a favore degli enti benefici che i coniugi hanno già individuato. Questa soluzione potrebbe riguardare il patrimonio in senso ampio, sia quello finanziario sia quello immobiliare. Tuttavia è purtroppo inevitabile che uno dei coniugi sopravviva all’altro e che, con l’avanzare dell’età e l’assenza di parenti che possano dare una mano, non sia più autosufficiente. In una situazione di questo tipo, in cui vi è la necessità di tutelare dei soggetti deboli, una soluzione potrebbe essere quella di attribuire il patrimonio dei coniugi a un trust che abbia come scopo il soddisfacimento dei bisogni della coppia secondo standard qualitativi di vita già definiti dal disponente (uno dei coniugi) nelle istruzioni fornite al trustee e fissando come termine di efficacia del trust la scomparsa dell’ultimo dei coniugi. Nello stesso atto si designerebbero come beneficiari finali del residuo le associazioni benefiche precedentemente indicate.
Vale la pena di quantificare i costi di una soluzione di questo genere e rapportarli ai benefici. In prima approssimazione una soluzione di questo tipo non comporterebbe aggravi a livello di imposte sui redditi. In particolare, il conferimento dei beni a un trust è normalmente assimilato a una donazione e quindi sarebbe soggetto a imposta sulle donazioni con le aliquote applicabili in relazione alle caratteristiche del donatario/beneficiario. Inoltre, essendo presenti immobili nell’asset allocation, il trasferimento degli stessi al trust sarebbe soggetto alle imposte sui trasferimenti. In questo caso, però, la natura dei beneficiari finali (le associazioni) fa sì che non si possano applicare né l’imposta sulle donazioni né le imposte ipotecarie e catastali, così come dispongono l’art. 3 del Dlgs 346/1990 e gli artt. 1 e 10 del Dlgs 347/1990. Inoltre, l’atto dispositivo a favore del trust, non avendo natura realizzativa perché effettuato a titolo gratuito, non comporterebbe neppure il realizzo di plusvalenze tassabili.
L’ultima questione, sicuramente più di natura emotiva e psicologica, a cui è necessario trovare una soluzione, è quella di spiegare ai due coniugi, persone anziane e timorose del loro futuro, come l’utilizzo di un Istituto di matrice anglosassone comporterebbe la spossessione totale del loro patrimonio. Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di conferire al trust solo la nuda proprietà degli immobili, permettendo ai coniugi di continuare a percepirne i redditi. Inoltre, visto che essi hanno sempre nutrito un profondo attaccamento alla loro banca, quest’ultima potrebbe svolgere, attraverso la propria fiduciaria, la funzione di trustee, con elevate garanzie di sicurezza date proprio dall’appartenenza a un gruppo bancario soggetto alla vigilanza bancaria.
L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di maggio del mensile Wall Street Italia.