Società

IV direttiva antiriciclaggio: Consiglio dei Ministri più morbido per professioni contabili

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Per quanto era una esimente già prevista dal 2° comma dell’art.12 dell’attuale Decreto 231/07[1], il nuovo provvedimento di ratifica parlamentare della IV Direttiva antiriciclaggio, in ossequio ad analoga richiesta delle categorie interessate,  in talune particolari situazioni, prevede la esclusione dei professionisti dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos).

Forse dicendolo in modo più chiaro e compiuto, ci si riferisce alle informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa e di rappresentanza in un procedimento innanzi ad un’autorità giudiziaria o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute, prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Nello stesso tempo, cade, almeno parzialmente la comica della “segnalazione di operazione sospetta oltre i trenta giorni” dalla data contabile dell’operazione che si assume sospetta.

In ogni caso si dice che la “segnalazione” dovrà sempre precedere l’effettuazione dell’operazione a rischio.

Lo si dice come se la capacità di intercettare anzitempo un determinato rischio circa una operatività sospetta di un cliente, nel quadro di un rapporto di conto nella gestione aziendale, sia una cosa facile, come se il cliente lo tenesse scritto in fronte che trattasi di una falsa fatturazione, una frode fiscale, l’utilizzo di un prestanome, una costituzione di fondi neri, una operazione illecita estero su estero, un rapporto da e/o per un Paese a rischio.

Bisogna “segnalare” prima di fare l’operazione, dice il legislatore!

Il nostro legislatore è un grande, scrive la legge stando sulla luna e dimenticando completamente la realtà in cui un Intermediario è chiamato ad operare e le difficoltà conseguenti.

Il nostro legislatore, da sempre, è un grandissimo e certamente utile ad alimentare contenziosi infiniti in tema di presunte “Omesse segnalazioni di operazioni sospette”, prima con il Ministero dell’economia e delle finanze – dove peraltro senza alcun senso critico copiano e incollano le contestazioni lunari che spesso fa la Guardia di finanza – e poi in Tribunale, dove per fortuna, almeno per la mia esperienza, le carte le leggono e “assolvono”: scusate se è poco!

Una ulteriore novità sembra riguardare l’obbligo dell’Adeguata verifica verso i soggetti “politicamente esposti” e per essi, andranno considerati anche gli amministratori di Enti locali superiori a 15 mila abitanti. Mi sembra una novità di buon senso assolutamente condivisibile. Sarà anche questo un ulteriore passo per contrastare l’annoso fenomeno della corruzione.

Per intanto basta criticare, per il momento mi accontento e rinvio tutto all’uscita del testo definitivo.

Arrivederci a presto, sullo stesso canale!

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[1] ART.12 – Comma 2.

L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso