Economia

Imu e Tasi: alla cassa per versamento doppio acconto

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Scade oggi lunedì 17 giugno il termine per pagare il doppio acconto Imu e Tasi, le imposte sulla casa introdotte con la IUC, l’Imposta Unica Comunale. Per il calcolo dell’acconto si dovranno usare le aliquote deliberate dai Comuni lo scorso anno e poi a dicembre ci sarà il saldo a conguaglio con le nuove che dovranno essere adottate entro ottobre.

Si ricorda che sono chiamati alla cassa oggi i proprietari che pagano l’Imu e la Tasi sull’abitazione principale ma solo se di lusso o di pregio, quinti tecnicamente quelle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Si paga sempre, a prescindere dalla categoria catastale invece per le seconde case.

La Tasi poi, a differenza dell’Imu, è dovuta anche da chi occupa l’immobile a qualsiasi titolo quindi l’inquilino che vive in affitto. Ovviamente se l’immobile non rientra, anche in questo caso, nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il doppio acconto dell’Imu e della Tasi poi deve essere versato anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività, esclusi solo gli immobili-merce costruiti per la vendita e invenduti, purché non locati.

Base imponibile ridotta alla metà invece per gli immobili concessi in comodato gratuito a un figlio o un genitore ma  solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato (purché non accatastata come A1, A8 o A9);
  • il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  • oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale;
  • il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano quelli non abitativi);
  • il contratto di comodato deve essere registrato (con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro).