Economia

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

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Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e ripetute da parte della clientela.

Quando poi si trattò di ripetere queste “raccomandazioni” per iscritto perché io stesso fui destinatario di una “contestazione” da parte della guardia di finanza di Bari per una presunta omessa SOS (ovviamente archiviata successivamente per assoluta insussistenza della violazione), la musica cambiò radicalmente e la risposta fu questa che riporto integrale:                                        Riciclaggio, Condanna Cassazione

In sostanza, come si può leggere dalla risposta Bankit che ricevetti nell’anno 2008 è che la Segnalazione di Operazione Sospetta, anche per condotte anomale, analoghe e reiterate nel tempo, la SOS deve essere ripetuta, senza alcun limite, in pratica all’infinito.

Al riguardo, si dice pure nel secondo paragrafo della missiva sopra riportata <<… è da tempo all’attenzione dell’UIC prima, e della UIF ora, il problema della procedura ottimale e delle modalità da seguire per fornire informazioni sulla operatività ricorrenti e sulle ulteriori notizie utili rispetto ad una segnalazione iniziale.>>

Interpretazione restrittiva Cassazione (1)

Con la sentenza n.20212 del 21 agosto 2017 sono intervenuti pure gli Ermellini a confermare la sanzione amministrativa da 350 mila euro inflitta dal Mef alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (responsabilità solidale) e al dipendente nelle veste di responsabile principale della violazione. Il rapporto di conto, domiciliato presso una filiale allocata sulla piazza di Milano aveva ricevuto accrediti per circa tre milioni di euro di dubbia provenienza, con collegamenti a fenomeni usurari (incasso assegni post datati, effetti cambiari, ricorso a prestanomi etc.).

Nell’anno 2003, la banca, autonomamente inoltrò una prima Segnalazione di operazione sospetta nel mentre, nei tre anni successivi, attraverso condotte reiterate, il rapporto di conto registrava un significativo incremento di una operatività anomala della stessa natura di quella precedente e già oggetto di mirata Segnalazione.

Adducendo motivi di riservatezza per una indagine penale da parte del Tribunale di Milano, nessun feedback in termini di flusso di ritorno era nel frattempo pervenuto alla banca segnalante, in armonia al dettato di cui al primo comma dell’art.48 del D.lgs 231/07 – L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2 – 

Nei miei otto anni di svolgimento di RAA in un Gruppo bancario, con trecento SOS inoltrate all’Organo di vigilanza,  non ho mai ricevuto un feedback ,  avendo ragioni per pensare che sia un precetto desueto e mai applicato nella realtà pratica.

La Corte, nel respingere la memoria difensiva presentata dall’Istituto di credito, con le 22 pagine della sentenza in commento, ha detto alcune cose su cui è bene soffermarsi:

1. Ha ribadito la regola secondo la quale l’operatore e l’intermediario devono comunque effettuare la segnalazione delle operazioni anomale, essendo poi rimessa alla valutazione del responsabile del c.d. secondo livello (legale rappresentante o funzionario all’uopo delegato) la decisione di procedere o meno alla comunicazione esterna;

2. La banca non deve acquisire consapevolezza certa circa la illiceità della condotta del cliente, ma sono sufficienti osservare le circostanze “incoerenti” nella operatività del cliente avuto riguardo nel caso di specie, in particolare, la sproporzione tra i volumi girati sul conto e l’attività economica svolta – o non svolta – dal cliente medesimo;

3. In merito alla precedente Segnalazione di operazione effettuata nel 2003, si è osservato che la stessa non esimeva i funzionari della banca dal dover provvedere a nuove segnalazioni in presenza di ulteriori operazioni sospette, e ciò anche in assenza di attivazione da parte delle autorità inquirenti a seguito dell prima segnlazione

4. Il malfunzionamento del Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette (acronimo Gianos), non può ritenersi una esimente ai fini di eventuali responsabilità omissive. Il diagnostico Gianos in uso alle banche continua la Corte, funge da ausilio nell’attività di vigilanza rimessa all’intermediario finanziario, il quale è comunque chiamato a compiere una propria autonoma valutazione, proprio alla luce delle caratteristiche soggettive ed oggetti delle operazioni poste in essere.

Conclusioni

… c o n t i n u a …