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Riforma fiscale: rischio aumento cedolare secca sugli affitti

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Peggiorano le prospettive economiche dell’Italia e tutto questo a causa della guerra in Ucraina mossa dalla Russia che ha spinto i paesi occidentali a imporre sanzioni al Cremlino che però si stanno rivelando boomerang per le varie economie.

Nella bozza del Documento di economia e finanza illustrata nella cabina di regia dal premier Mario Draghi ai capidelegazione della maggioranza e approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri riunito subito dopo si prevede una crescita del Pil programmatico fissata al 3,1% (dal precedente 4,7%), deficit confermato al 5,6%, debito al 146,8% (-4 punti sul 2021) e inflazione al 5,8% (nella Nadef la stima era all’1,6%). Sotto attenzione la riforma del fisco  contenuta nel disegno della legge delega all’esame della commissione Finanze della Camera.

Il punto più controverso riguarda la riforma delle rendite finanziarie, ossia le tasse sui redditi di capitale. In particolare si prevede la riformulazione dell’articolo 2 della delega fiscale che introduce, in via transitoria, due aliquote sui redditi da capitale, mercato immobiliare compreso. In particolare sarebbero due le  aliquote stabilite dai decreti attuativi della delega, quella del 15% e quella del 26%.

La bozza del decreto prevede  una “progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale“ attraverso l’applicazione “a regime della medesima aliquota proporzionale di tassazione e, in via transitoria, di due aliquote di tassazione proporzionale, ai redditi derivanti dall’impiego del capitale (i proventi da investimenti ndr) anche nel mercato immobiliare“.

Cosa significa? In sostanza oggi l’aliquota sui redditi da capitale è al 26% ma quella sui Btp è al 12,5% e la cedolare secca sugli affitti al 21% (10 se il canone è concordato). Da qui il timore è che ci sia un ritocco al rialzo.

Come riporta Il Sole 24 Ore, allo stato attuale i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26 per cento. Se la modifica dovesse alla fine essere confermata, l’aliquota transitoria sui redditi da capitale sarebbe più leggera di 11 punti percentuali. “Per quanto riguarda invece la tassazione delle plusvalenze immobiliari, come riporta il quotidiano di Confindustria, allo stato attuale chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 26%”.

Il centrodestra batte i piedi su questo punto. Così il deputato leghista Alberto Gusmeroli spiega che il Carroccio ha chiesto “l’accoglimento di un emendamento sul mantenimento dell’imposta attuale per le “cedolari esistenti”. Tutto verrà comunque deciso in sede di varo dei decreti delegati: il governo – ammesso che la delega passi – avrà tempo 18 mesi.

Cedolare secca affitti al 23%?

Attualmente la cedolare secca prevede due diverse aliquote di tassazione, pari al 21 per cento e al 10 per cento in specifiche fattispecie. Quindi a preoccupare maggiormente è il fatto che con un meccanismo di imposizione duale si potrebbe decretare la fine di quelle tasse piatte come ad esempio la cedolare secca sugli affitti per l’appunto che potrebbe arrivare alla soglia del 23%.

La cedolare secca, si ricorda, è un regime facoltativo che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) quando si concede in locazione un immobile. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

La legge prevede che per i contratti con cedolare secca, non si pagheranno né l’imposta di registro e neanche l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca inoltre non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.