di Michele Lomazzi Head of P&C Product Wopta Assicurazioni

L’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali: un passo chiave per adattarsi al cambiamento climatico

Anche se a con scadenze progressive, da oggi per le grandi imprese, a partire dal 1°settembre per le medie imprese e, infine, a partire dal 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese, entra in vigore l’obbligo per le imprese italiane di assicurarsi contro gli effetti delle catastrofi naturali. Le aziende non assicurate non potranno beneficiare in futuro di alcuna agevolazione pubblica, non solo relativa ad eventi catastrofali naturali. Questa norma, contenuta nel Decreto Milleproroghe, riconosce una realtà ormai innegabile: il cambiamento climatico è già in corso e bisogna gestire i suoi effetti.

Attraverso la misura governativa, si trasferirà parte dei rischi dalle casse dello Stato ai privati, anche tramite SACE che attraverso una garanzia statale fino a 5 miliardi di euro potrà garantire un supporto riassicurativo alle compagnie di assicurazione. La nuova normativa va interpretata come una opportunità per il Paese: le nuove coperture assicurative rappresentano dunque una soluzione strategica per proteggere aziende, liberi professionisti e artigiani, pilastri dell’economia reale del Paese, e dall’altra parte liberano risorse statali che ci auguriamo investite in misure di prevenzione, protezione, tutela del territorio e risanamento, al fine di limitare o ridurre gli impatti futuri di questi eventi catastrofali sulla collettività e sulle conseguenze, assicurate e non, in quanto l’obbligo non attiene a tutte le possibili catastrofi naturali.

Ritornando alla norma, grazie a questo significativo passo avanti, le imprese potranno contare su indennizzi definiti da un contratto assicurativo, evitando di dipendere da interventi pubblici. La norma impone però alle imprese la necessità di valutare come estendere le coperture oltre quelle previste obbligatoriamente, in quanto l’obbligo non esaurisce la potenziale esposizione al rischio, che sarà da valutare caso per caso, attraverso estensioni o polizze complementari. Solo alcuni esempi:

  • danni indiretti, fermo produzione, danni consequenziali, sono danni non inclusi nella copertura assicurativa.
  • merci e altre partite diverse da quelle elencate (immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 c.c.), altrettanto non sono incluse nella copertura obbligatoria.
  • eventi gravi, citiamo solo ad esempio, come danni da trombe d’aria, bombe d’acqua (accumulo esterno acqua), Grandine, Sovraccarico neve, non sono eventi inclusi nell’obbligo assicurativo.

Un approccio Phygital: integrazione tra fattore umano e innovazione tecnologica per accompagnare le imprese

Le compagnie assicurative stanno già proponendo coperture stand-alone per adempiere all’obbligo, ma in futuro potrebbero emergere polizze multirischio che integrano sia le coperture obbligatorie sia quelle facoltative. Tuttavia, queste soluzioni risultano spesso complesse per i clienti, a causa di sovrapposizioni di coperture, esclusioni e documentazione tecnica.

L’Intelligenza Artificiale (AI) può semplificare questa complessità, analizzando le esigenze specifiche di ciascun cliente e offrendo soluzioni assicurative personalizzate. Gli AI Agent, grazie alla loro capacità di elaborare grandi volumi di dati, permettono di superare la rigidità delle polizze preconfezionate, garantendo una protezione su misura con una visione chiara e trasparente della copertura disponibile.

L’introduzione dell’AI nel settore assicurativo non sostituisce il valore della consulenza umana, ma lo potenzia, rendendo il processo più veloce ed efficace. Il modello Phygital, che combina strumenti digitali e consulenza fisica, rappresenta la chiave futura per un servizio di qualità, in cui piattaforme innovative si integrano con il supporto di esperti per guidare clienti e intermediari nella scelta delle migliori soluzioni assicurative.

La propensione al rischio catastrofale delle compagnie assicurative

Un aspetto chiave che i prossimi mesi ci chiariranno riguarderà la capacità delle compagnie ad assorbire tutte le richieste di copertura e reggere impatto di un eventuale sinistro. Infatti, è previsto che le compagnie assicurative:

  • saranno obbligate a stipulare coperture limitate ai beni e agli eventi previsti dalla normativa, con indennizzi minimi e scoperti massimi stabiliti dal legislatore. L’articolo 6 del Decreto MEF introduce uno scoperto obbligatorio del 15% del danno indennizzabile fino a 30 milioni di euro di somma assicurata. Inoltre, il decreto fissa fino a 1 milione di euro limite di indennizzo del 100%, ridotto al 70% per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro. Oltre i 30 milioni, scoperto e limite di indennizzo sono lasciati alla libera determinazione tra le parti, aprendo la strada all’auto-assicurazione, pur in un contesto di obbligatorietà di una copertura minima.
  • non potranno offrire abbinamenti obbligatori con altre garanzie saranno vietati, mentre sarà possibile integrare coperture aggiuntive in modo facoltativo (e talvolta doveroso, come abbiamo già commentato)
  • dovranno definire premi proporzionati al rischio, all’ubicazione e alla vulnerabilità dei beni, da un lato, e tenendo conto di eventuali misure di riduzione adottate dagli assicurati dall’altro.
  • potranno operare entro un limite massimo di tolleranza al rischio, superato il quale cessare l’assunzione di ulteriori polizze, previa comunicazione all’IVASS e al mercato (attraverso il proprio sito).

Proprio quest’ultimo punto, introdotto per tutelare le compagnie assicurative dimensionalmente più piccole dal rischio di solvibilità, apre ad un concetto di relatività dell’obbligo a contrarre di cui vedremo la concreta applicazione nei prossimi mesi, mesi nei quali vedremo anche aggiustamenti tariffari, dovuti alla relativa limitata esperienza del mercato nella quotazione puntuale di queste tipologie di rischi in un contesto dove, la comparabilità potrà essere garantita dall’introduzione di un sistema, gestito da IVASS, per consentire una scelta consapevole e informata degli assicurati.

Un’opportunità per colmare il gap assicurativo

Sicuramente il differimento dell’entrata in vigore della norma, in particolare per le microimprese che sono il 95% del totale, consentirà di mettere a punto alcuni aspetti non chiari e semplicemente di informarsi, raccogliere i preventivi e consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato, finalità ultima di questo ulteriore differimento.

In ogni caso, questa normativa rappresenta un passo importante per ridurre il gap assicurativo in Italia. Ad oggi, la copertura contro eventi catastrofali è estremamente limitata: nel 2023 solo il 2,6% delle microimprese italiane risultava assicurato contro le alluvioni e solo il 5% contro i terremoti.[1]

Questa nuova regolamentazione, unita all’uso consapevole della tecnologia, può trasformare il modo in cui le imprese affrontano il rischio climatico, garantendo maggiore sicurezza finanziaria e stabilità all’intero sistema economico.