Economia

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio

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Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione all’uopo istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  era tutto più semplice, sbrigativo, purtroppo i tempi cambiano e spesso in peggio.

Gli articoli da leggere erano il comma 4° dell’art.57[1] e il 2° comma dell’art.60 del D.lgs 213/07 o, per il periodo precedente, gli artt. 3 e 5 della legge 197/91 che, rispettivamente statuivano:

<< D.lgs 231/07 – Art.57—– 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato>>

In pratica, se la violazione era ritenuta grave scattava lo “sputtanamento mediatico nazionale”.

<<D.lgs 231/07 – Art.60 – 2. All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250 mila euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, comma 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.>>.

In pratica, il monello si poteva fare massimo una volta all’anno.

<<Legge n.197/91 – Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli) – 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione

Applicazione pratica

In aderenza ai contenuti dell’art.18 della legge 689/81, per difendersi da contestazioni formulate dalla Guardia di finanza[2], si presentava una “Memoria difensiva” entro trenta giorni dalla notifica che, salvo contestazioni grossolane (com’è avvenuto nel mio caso), non leggeva nessuno.

La vecchia procedura sanzionatoria – ex legge 197/91 – ha sempre seguito una strada alla buona, da padre di famiglia laddove, quale che fosse il contenuto, le ragioni od il merito della “Memoria difensiva” presentata dallo sventurato di turno, in genere il Responsabile di filiale (responsabile principale della violazione di omessa SOS) e relativo Istituto bancario (responsabile in solido), veniva irrogata la sanzione amministrativa del 10% sulla metà del valore dell’operazione che si assumeva “non segnalata[3].

Esempio n.1

  • Il MEF, con decreto sanzionatorio n. …. del 23 luglio 2012 contro il signor …..….. e la Banca, in solido, per avere, in violazione all’art.3 della legge 197/91,omesso di segnalare le operazioni finanziarie sospette eseguite dall’1.05.2003 al 30.11.2004 da diverso soggetti per un importo complessivo di €. 1.713.006,33. La sanzione amministrativa irrogata è stata di €.171.300,100, pari al 10% dell’importo contestato.

Una delle contestazioni di “omessa segnalazione” ha interessato l’accensione di un rapporto continuativo da parte di un cliente residente ad oltre 30 km dalla sede della banca (… ripreso dagli indici di anomalia di cui al punto 6.5 del Decalogo Bankit).

La banca, da Statuto, trattandosi di una “monosportello”, era autorizzata a cercarsi la clientela nell’ambito della intera provincia di Bari.

Circostanza questa, fondamentale per escludere ogni sorta di contestazione e assolutamente disattesa tanto dalla Guardia di finanza che ha contestato e ancora più dal Mef che ha condannato, senza alcuna analisi critica. 

Al successivo ricorso presso il Tribunale di Andria, veniva annullata l’ingiunzione del ministero dell’Economia e delle Finanze, compensando le spese, in accoglimento della stessa “Memoria difensiva” presentata nella fase precedente.

Il Giudice adito statuiva che: “” La conoscenza dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato erano indici sufficienti ad esentare da sospetti le operazioni, che pertanto non meritavano di essere segnalate proprio in ragione della capacità economica dei clienti e del tipo di attività dagli stessi svolta, elementi questi che il responsabile dell’agenzia poteva legittimamente apprezzare.””

… c o n t i n u a …

 

 

[1] Dall’uno al 40% anche le sanzioni amministrative di cui al combinato disposto degli artt.49 e 58 dello stesso decreto riguardanti le violazioni all’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore superiori alla soglia economica stabilita

[2] Io stesso ne sono stato vittima per una contestazione senza capo e senza coda dalla quale mi sono difeso e naturalmente assolto