Economia

Bollo auto, ecco quando non va pagato

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NEW YORK (WSI) – Vendere la vecchia auto senza formalizzare il passaggio di proprietà’ nei pubblici registri automobilistici equivale a dover continuare a versare il bollo auto con la contestuale sanzione.

Lo ha disposto la quarta sezione della Ctr di Catanzaro, con la sentenza 566/2016, che ha rigettato la domanda del proprietario di un autoveicolo il quale aveva ricevuto da parte del fisco un avviso di accertamento per non aver pagato la tassa automobilistica, a cui si accompagnava la contestuale sanzione.

Una situazione, rileva lo Studio Cataldi, collegata al fatto che l’acquirente non si è recato a fare la voltura al Pra, come prevede la legge, nei 60 giorni successivi all’acquisto.

Tuttavia il venditore, che non è più in possesso del veicolo non è tenuto a pagare il bollo auto poiché è solo il nuovo titolare che deve farsi carico dell’imposta a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la vendita o la cancellazione del veicolo.

“Per essere esonerati dall’obbligo di pagamento della tassa è necessario che venga provato il venir meno della disponibilità o del possesso del veicolo iscritto al Pra, attraverso idonea documentazione oppure altri documenti di data certa che siano in grado di dimostrare l’avvenuto trasferimento della proprietà” si legge nel sito.

Nel dettaglio – rileva un’agenzia di Adnkronos, che cita “leggepertutti” – ” il venditore deve far dichiarare la ‘perdita di possesso’ dell’auto che può avvenire in due modi: o con una richiesta da esibire al PRA tramite dichiarazione sostitutiva, vale a dire presentare l’atto di vendita dell’auto o, in caso di passaggio di proprietà al comune, la copia della carta di circolazione sul cui retro il pubblico ufficiale del comune ha autenticato le firme del venditore e dell’acquirente; oppure con un procedimento al giudice di Pace.

Nel caso in cui, nonostante il passaggio di proprietà sia stato trascritto al Pra e il precedente proprietario dell’auto continuasse a ricevere la richiesta di bollo auto, questo potrebbe dipendere da un errore dell’ufficio. In questo caso bisogna dimostrare con documenti idonei (scritti cioè con data certa) l’avvenuto trasferimento della titolarità di mezzo per avere lo sgravio”.