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Successioni: patrimoni senza eredi

Una parte consistente della ricchezza italiana è detenuta da individui di età superiore ai 65 anni. Tra questi, non pochi sono i soggetti celibi o nubili e molte coppie senza figli. La combinazione tra il crollo della natalità e l’evoluzione del modello di famiglia così come storicamente concepito, unitamente alla scarsa propensione a fare testamento da parte degli italiani, farà sì che, nel corso dei prossimi anni, decine di miliardi potranno trovarsi prive di destinazione. A beneficiarne, in mancanza di un’adeguata pianificazione e in assenza di parenti entro il sesto grado (nell’ordine delineato dal c.c. agli articoli 566 e seguenti), sarà lo Stato.

Questi dati suggeriscono alcune riflessioni in ottica di pianificazione successoria. Emerge, in primo luogo, l’opportunità di tutelare le persone care che non rientrino in quelle categorie a favore delle quali la legge riserva una quota dell’asse ereditario, e che potrebbero – in mancanza di adozione di specifiche previsioni – ritrovarsi del tutto escluse: sarebbe paradossale se esse rimanessero prive di sostegno, e della ricchezza beneficiassero invece lo Stato oppure lontani parenti con cui magari i rapporti erano deteriorati o assenti, solo perché la legge prevede una tutela in loro favore in difetto di successibili più stretti.

Si pone poi il tema relativo alla possibilità di destinare una parte del proprio patrimonio, a finalità caritatevoli. Spesso accade che, anche chi in vita abbia avuto una forte sensibilità verso alcune tematiche, non disponga alcunché per il futuro: in tali casi, l’opportunità di perpetuare la propria legacy morale, culturale e sociale rischia purtroppo di venire a perdersi.

Va poi considerato un aspetto tanto rilevante quanto spesso ignorato: l’opportunità di predisporre adeguate tutele economiche non a favore di terzi, ma di sé stessi, nella prospettiva di una possibile perdita della capacità di agire, probabile in età avanzata. Ecco allora che un’adeguata pianificazione patrimoniale compiuta nel corso della vita si rivela utile non solo a tutelare i terzi dopo la propria morte, ma – prima ancora – sé stessi nel corso della vita.

Il testamento prima di tutto

E quindi, come pianificare? In primo luogo, fare testamento: la percentuale di italiani che predispongono disposizioni di ultima volontà si attesta ancora attorno al 10%: ciò è del tutto privo di logica considerato che, se non scegliamo, altri sceglieranno per noi.

Qualora non vi siano legittimari – cui viene riservata ex lege una quota dell’asse: coniuge, figli (o, in assenza di figli, ascendenti) – o, comunque, per la parte eccedente la quota loro riservata, la flessibilità è totale: il patrimonio può essere destinato come si ritiene, anche a vantaggio di una sola persona o ente benefico.

La forma può anche essere semplice: basta un foglio di carta (con previsioni manoscritte, data e sottoscrizione: testamento olografo, art. 602 c.c., eventualmente depositato presso il notaio) per decidere a chi destinare il nostro patrimonio, e quali realtà beneficiare. In alternativa, si può optare per il testamento pubblico, redatto dal notaio in presenza di testimoni, che tra i vantaggi annovera quello di assicurare che non vi siano contestazioni circa l’autenticità.

Fondazioni e trust

Una forma di pianificazione più evoluta è quella fornita dal trust: permette di destinare il proprio patrimonio a favore dei soggetti prescelti, permettendo di calibrare le attribuzioni economiche con massima garanzia circa l’attuazione dello scopo. Potranno prevedersi devoluzioni tanto a favore di persone fisiche quanto di enti filantropici, con totale flessibilità.

Allo stesso tempo, l’impiego del trust darà l’opportunità e di assicurare, mediante l’adozione di specifiche previsioni, la tutela di sé nel corso della vita, anche nel caso di perdita od attenuazione della capacità.

Qualora vi sia una specifica progettualità verso determinate finalità di interesse sociale, potrà essere valutato di provvedere in vita alla costituzione del veicolo più idoneo (fondazione, trust etc.), lasciando poi alle disposizioni testamentarie le previsioni relative ad eventuali ulteriori dotazioni economiche.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di ottobre 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.