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Crisi d’impresa: Così la liquidazione

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Una delle più rilevanti novità della riforma fallimentare è senza dubbio la predisposizione da parte del curatore di un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
Tale adempimento, come precisa l’articolo 104 ter, deve essere effettuato “entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario”.
La sezione fallimentare del Tribunale di Milano, presieduta da Bartolomeo Quatraro, ha elaborato delle raccomandazioni operative particolari per i curatori fallimentari alle prese con questo adempimento, che ben possono essere ultilizzate anche in altri fori, data la loro completezza.

Finalità
Il programma deve essere finalizzato alla realizzazione dell’attivo e deve indicare modalità e termini all’uopo previsti, specificando in particolare:
a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o dei singoli rami d’azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie da esercitare;
d) la possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco;
e) le condizioni della vendita di singoli cespiti.

Termine
Secondo l’opinione prevalente e preferibile, il termine dei sessanta giorni che decorre — si noti — non dalla data della sentenza di fallimento, ma da quella di chiusura delle operazioni di inventario:
a) non è perentorio (ma acceleratiorio);
b) per la sua inosservanza non è stabilita dalla legge una specifica sanzione a carico del curatore;
c) è prorogabile da parte del giudice delegato su parere conforme del comitato dei creditori, in considerazione della complessità della procedura e ad eventi di particolare rilevanza.

Rilevanza
Le disposizioni dell’articolo 104 ter pongono in evidenza l’esigenza che la liquidazione vada programmata e che non debba ridursi ad un manifesto di buone intenzioni, cioè una mera elencazione di atti che il curatore si propone di compiere, ma un articolato piano che consacri precisi ed analitici impegni operativi e scansioni temporali, da rassegnare al giudizio del comitato dei creditori ed approvato dal giudice delegato.
Un siffatto programma che oltre ad evidenziare le capacità manageriali e la professionalità del curatore, costituisce un vero e proprio “contratto” con i creditori concorsuali, il cui inadempimento può essere per il curatore fonte di responsabilità per danni e di eventuale revoca dalla carica.

Caratteristiche
Avendo la natura di contratto gestorio, il programma deve essere tempestivo ed analitico, perché deve dettagliare le modalità, anche pubblicitarie, ed i tempi di vendita e di realizzo dei beni che compongono il patrimonio del fallito. Il programma deve quindi indicare se la vendita deve avvenire a trattativa privata, a mezzo di commissionario, con le modalità pubblicitarie mutuate dal processo di esecuzione per le vendite senza incanto o con incanto. Deve inoltre essere realizzabile nei modi e secondo le modalità previste, in relazione ai beni che compongono il patrimonio del fallito ed alle prospettive di utile continuazione dell’attività d’impresa, oltre che prudente, perché deve indicare ed illustrare attentamente gli aspetti critici, valutandone il peso e prevedendone, ove possibile, gli esiti favorevoli.
Oltre alle enunciate caratteristiche, il programma deve essere pure finalizzato alla conservazione del valore dell’azienda, o di rami di essa, verificando l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di stipulare contratto d’affitto con terzi. Occorre inoltre che possa rispondere all’esigenza di verifica della convenienza di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami della stessa, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero, in difetto, alla vendita di singoli beni.

Esigenza di conservazione
Tali disposizioni testimoniano, quindi, la volontà del legislatore affinchè la liquidazione dell’attivo deve tendere, per quanto possibile, alla conservazione dell’integrità e del valore dell’azienda , o dei suoi rami (utilizzando gli strumenti dell’esercizio provvisorio, dell’affitto e della cessione) e, solo se ciò non è praticabile, alla vendita delle attività in blocco o singolarmente.

Programma
Non di proroga ma della possibilità di un programma supplementare parla il quinto comma dell’art. 104 ter che consente, nel caso di “sopravvenute esigenze” illustrate e motivate, ovviamente, da parte del curatore. L’iter di approvazione del programma supplementare è lo stesso del programma c.d. principale.

Comitato dei creditori
Redatto il programma, il curatore deve chiedere il parere al comitato dei creditori. Questo organo, prima di esprimere il suo parere, può chiedere al curatore di apportare modifiche al programma. Se le modifiche proposte o negoziate sono accolte, il comitato formulerà parere favorevole.
Se, invece, sono rifiutate, il curatore non potrà presentare il programma all’approvazione del giudice delegato e ciò in quanto — come si legge nella relazione accompagnatoria — il predetto parere sfavorevole interrompe l’iter del programma ed impedisce al giudice delegato di esaminarne il contenuto e di pronunciarsi sullo stesso.
E poiché nella legge fallimentare non vi sono strumenti per costringere il comitato dei creditori ad esprimere parere favorevole su questioni di merito, il curatore dovrà o recepire le modifiche proposte o redigere un altro programma o dimettersi.
Il comitato deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere (articolo 41, terzo comma Legge finanziaria) o nel termine fissato dal giudice delegato.
Acquisito il parere favorevole, il programma viene depositato in cancelleria e portato all’esame del giudice delegato per l’approvazione.

di Domenico Posca