
Multe più severe per chi viola le regole anti-contagio. Ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto legge 25 marzo 2020 n.19 con le nuove disposizioni sull’emergenza coronavirus. Il provvedimento, che entra in vigore da oggi, rivede e amplia tutti i divieti attuali. Ma la vera novità è rappresentata dalle sanzioni.
Non si ricorre più al reato, che avrebbe finito per ingolfare la giustizia senza un esito certo. Si passa invece a una multa. In altre parole, le multe per inosservanza delle regole verranno considerate al pari di un divieto di sosta.
Il conto in questo caso rischia di essere salato: si va dai 400 fino a 3000 euro per chi aggira i divieti. Non è previsto un fermo amministrativo per i mezzi di trasporto, ma se la violazione fosse compiuta con un veicolo la sanzione verrebbe aumentata fino a un terzo.
Come si legge nel provvediemento:
“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
Il decreto elenca in tutto 28 restrizioni e regole, accorpando quelle adottate con i diversi dpcm. Innanzitutto la madre di tutte le limitazioni. Si deve restare in casa, salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o «altre specifiche ragioni». Si passano poi ad elencare i divieti: dalla chiusura di strade e parchi, cinema e ristoranti.
Stretta anche per le attività commerciali che violino i divieti. E controlli affidati sul territorio anche ai militari, per rafforzare le forze dell’ordine.
“All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piò grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7″.