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Contratti: più autonomia per le parti

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Il contratto di regola si perfeziona con l’accordo delle parti, cioè allorché si verifica l’incontro tra la proposta di una parte e l’accettazione dell’altra parte o delle altre parti. E’ chiaro che le parti debbano essere in possesso della capacità giuridica nel momento in cui viene espressa la volontà di concluderlo.
Al fine di individuare il momento perfezionativo dell’accordo, che è importante soprattutto quando la proposta e l’accettazione avvengono tra persone lontane o in momenti successivi, la legge stabilisce che: il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione ex articolo 1326 del codice civile, recependo così il principio della cognizione o della conoscenza; oppure l’accettazione si considera conosciuta nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario ex articolo 1335, in ossequio al principio della ricezione o del ricevimento.
La presunzione di conoscenza però è una presunzione solo relativa poiché il proponente può sempre dimostrare di essere stato, senza colpa sua o delle persone di cui è responsabile, nell’impossibilità di avere notizia dell’accettazione.
Normalmente il contratto si perfeziona quando la parte che ha fatto la proposta riceve l’accettazione dell’altra parte o delle altre parti, accettazione che può essere simultanea oppure può formarsi per fasi successive, nel qual caso occorre tenere distinta la proposta dall’accettazione e dalla conclusione del contratto.
La proposta di stipulare il contratto è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa. Essa può contenere un termine di efficacia, cioè un termine entro cui deve giungere l’eventuale accettazione, altrimenti la proposta non è più valida. Qualora tale termine non sia indicato nella proposta , la legge ritiene termine efficace quello consono alla natura dell’affare o agli usi.
La proposta è sempre revocabile prima della conclusione del contratto, però il proponente può obbligarsi a non revocare o cambiare tale proposta fino ad un termine fissato; in tal caso si parla di proposta ferma o irrevocabile, la cui utilità consiste nel fatto che il destinatario fruisce di un periodo di tempo entro il quale decidere se stipulare o meno il contratto, nella certezza che il proponente non cambierà i termini della proposta.
La proposta può assumere inoltre una forma particolare consistente in un’offerta diretta al pubblico, la quale può aversi, per esempio, tramite inserzioni di proposte di acquisto o di vendita negli annunci economici dei giornali. In tal caso, secondo l’articolo 1336 del codice, l’offerta al pubblico deve contenere gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Essa vincola il proponente ed è sempre revocabile purchè la revoca sia fatta nella stessa forma della proposta.
Diverso è invece l’invito a proporre, che consiste in una semplice dichiarazione e non occorre che contenga tutti gli elementi essenziali del contratto. Esso rappresenta appunto un invito al pubblico a fare proposte di contratto. Vi è da dire che la distinzione tra offerta al pubblico ed invito a proporre non sempre è agevole, allora nei casi dubbi è necessario fare riferimento alle circostanze in cui l’eventuale annuncio è stato fatto, alla natura dell’affare proposto e agli eventuali usi in vigore.
L’accettazione consiste in una dichiarazione di volontà del destinatario alla proposta, diretta al proponente e contenente l’accoglimento della proposta medesima. Essa è libera e revocabile ed è valida solo se corrisponde esattamente alla proposta; in caso contrario equivale ad una nuova proposta. Anche l’accettazione può essere revocata, a condizione che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Ai sensi dell’articolo 1326, 1° comma, il contratto è dunque concluso quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente: è questo il momento perfezionativo dell’accordo tra le parti. In taluni casi può esservi anche conclusione del contratto senza accettazione espressa, quando il destinatario della proposta dà immediatamente esecuzione al contratto senza inviare alcuna accettazione.
Ciò può accadere su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o in virtù degli usi.
di Rosa Rutigliano