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Consumatori: in arrivo nuove tutele

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La legge n. 52 del 6 febbraio 1996, che dà attuazione alla direttiva Cee 93/13, ha previsto l’introduzione, nel nostro codice civile, al titolo II del libro IV, del nuovo capo XIV-bis, intitolato “Dei contratti del consumatore”.
Queste norme fanno parte di una complessa normativa speciale a tutela del consumatore (come, ad esempio, il dpr 224/1988 in materia di responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni da prodotti difettosi).
La ratio di tale legge è data dall’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra le posizioni dei contraenti (ad esempio, produttore di vino e singolo consumatore) quando si è in presenza di un contraente contrattualmente più forte (normalmente il professionista che produce o distribuisce determinati beni).
La nuova normativa attua un controllo successivo alla conclusione del contratto sulle clausole vessatorie e inserite nel contratto fra professionista e consumatore, cioè le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articoli1469-bis e 1469-ter). In seguito a questo controllo si può giungere all’inefficacia parziale e relativa della clausola che risulta abusiva (articolo 1469-quinquies).
Secondo questa nuova normativa si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articolo 1469-bis comma 1). E’ necessario inoltre che tale squilibrio sia contrario al principio della buona fede che impone alle parti di comportarsi correttamente nella fase della formazione del contratto.
La normativa include anche un elenco, a titolo esemplificativo, delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (articolo 1469-bis). Essa fa, in definitiva, riferimento a due ipotesi: clausole che comportano una sproporzione tra diritti ed obblighi del contraente, come nel caso del punto 2 dell’articolo 1469-bis, e clausole che alterano notevolmente l’iter di esecuzione del contratto, come nel caso del punto 4 dello stesso articolo. Occorre rilevare che la nuova normativa ha un campo di applicazione più ampio di quello previsto dall’articolo 1341 e seguenti che si occupano delle modalità di formazione del contratto. Essa riguarda non solo i contratti per adesione cosiddetti di serie, il cui contenuto è predisposto unilateralmente per una serie indeterminata di contratti della stessa natura, ma anche i contratti per adesione cosiddetti individuali, vale a dire quelli il cui contenuto è predisposto unilateralmente per un singolo rapporto contrattuale tra professionista e consumatore. La tutela del consumatore è stata ulteriormente ampliata con la l. 287/1998 che ha introdotto la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti elencati all’articolo 1 punto 2. Con tale legge sono stati definiti, oltre ai consumatori e agli utenti (articolo 2 punto a), anche le associazioni dei consumatori (articolo 2 punto b) che hanno così ricevuto un riconoscimento ufficiale (articoli 3-4).