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CASA, RISCHIO DI STANGATA FISCALE

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(WSI) – Rischio stangata fiscale sulla compravendita di immobili. Se il fisco accerta che il prezzo della casa dichiarata nell´atto non è quello effettivamente pagato al venditore scattano multe salate. In compenso aumenta dal 20% al 30% lo “sconto” sulle parcelle notarili. Il decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri conferma la norma prevista dalla Finanziaria 2006 che la possibilità per l´acquirente di richiedere che la base imponibile sia costituita dal valore catastale dell´unità immobiliare e non dal prezzo effettivamente concordato con il venditore. Tuttavia, il decreto legge stabilisce perentoriamente che “le parti hanno comunque l´obbligo di indicare nell´atto il prezzo pattuito”.

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La possibilità di pagare l´imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale dell´immobile vale solo per la compravendita di immobili residenziali ad uso abitativo fra persone fisiche. Il cosiddetto valore “automatico” (cioè catastale) si ottiene moltiplicando la rendita catastale dell´immobile, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti: 110 per la prima casa; 120 per le altre unità immobiliari residenziali.

Bastone e carota, quindi, per convincere le parti a dichiarare il valore effettivo dell´immobile. Infatti se dovesse essere occultato, anche in parte, il prezzo reale, in caso di controlli scatterebbe la “multa”. La base imponibile verrebbe rappresentata dall´importo effettivamente concordato fra le parti e, oltre alla differenza d´imposta, si applicherà sulla stessa la sanzione dal 50% al 100%. Di contro nella parcella notarile per la stipula dei rogiti nei quali viene posta in essere la tassazione a valore catastale, la riduzione del 20% prevista dalla Finanziaria 2006 si attesta a quota 30%.

Ulteriore obbligo sia per il venditore sia per l´acquirente: dichiarare se per concludere l´affare c´è stato l´intervento di un mediatore. In caso affermativo, dovrà essere resa nota l´entità della spesa sostenuta per la mediazione e le modalità di pagamento. Dovrà, inoltre, essere indicato il numero di partita Iva o il codice fiscale dell´agente immobiliare. Novità anche per i contribuenti che utilizzando il bonus Irpef del 41% per effettuare interventi di recupero edilizio. Condizione inderogabile per usufruire dell´incentivazione fiscale è che nella fattura dell´impresa che ha effettuato l´intervento edilizio venga evidenziato il costo relativo alla manodopera. La detrazione d´imposta per gli oneri sostenuti dal contribuente spetta su un tetto massimo di spesa di 48.000 euro. Il recupero dovrà avvenire in dieci quote annuali di pari importo.

Tuttavia, per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull´immobile oggetto dell´intervento edilizio, il recupero potrà avvenire in un quinquennio per coloro che abbiano compiuto i 75 anni e in un triennio per coloro che abbiano 80 anni. Per fruire della detrazione, i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata al Centro operativo di Pescara una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modello.

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