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Avvocati: ecco gli obblighi da rispettare

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Tra i principi a fondamento della professione forense vi sono i doveri di segretezza e riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano fornite all’avvocato dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, come si evince dall’articolo 9 del codice deontologico degli avvocati.
I doveri di segretezza e riservatezza riguardano anche gli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività extragiudiziale, e coloro che si rivolgono all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
Il segreto professionale costituisce un dovere fondamentale, di carattere sia giuridico che deontologico, per colore che esercitano determinate professioni (medici, notai, avvocati, ministri di confessioni religiose). Per la precisione, tale dovere impone a questi soggetti di non rivelare a terzi ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria professione.
A tutela del segreto, per esempio, è previsto dagli articoli 200 (segreto professionale) e 256 (dovere di esibizione e segreti) del codice di procedura penale il diritto dell’avvocato di astenersi dal deporre, in deroga alla regola generale dell’obbligo di testimoniare. Il segreto professionale, pertanto, è un diritto-dovere necessario ai fini della stessa sussistenza del rapporto fiduciario. Per l’importanza che il principio riveste, l’obbligo del segreto si estende anche a tutti coloro i quali abbiano rapporti professionali o di collaborazione con il professionista (segretari, collaboratori). In particolare la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 dell’8/4/97, ha esteso il diritto di astensione dal deporre, ex articolo 200 del codice di procedura penale, anche ai praticanti in quanto partecipi comunque al compimento degli atti tipici dell’attività professionale forense.
La rivelazione del segreto professionale, peraltro, è reato: infatti in relazione ad esso, l’articolo 622 del codice penale prevede la pena della reclusione fino ad un anno o la comminazione di una multa da euro 30.99 a euro 516.49 di chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , se dal fatto può derivare nocumento.
L’articolo 9 del codice deontologico prevede, quale eccezione alla regola generale, la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita limitatamente a quanto strettamente necessario per il fine tutelato e soltanto quando sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
di Rosa Rutigliano