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Ammortamenti: Deduzioni all’usufruttuario

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Novità da parte della Corte di Cassazione in tema di reddito d’impresa. Nel caso in cui l’azienda sia stata affittata o ceduta in usufrutto , il proprietario non può dedurre le quote di ammortamento dal reddito stesso fino a quando i beni restano nella libera disponibilità dell’affittuario o dell’usufruttuario.
Unica eccezione alla regola, l’ipotesi in cui in base a un espresso accordo contrattuale l’utilizzatore non sia tenuto all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, secondo le norme dell’articolo 2561 del Codice Civile.
In tal caso, le quote di ammortamento dei beni aziendali concessi in affitto saranno dedotte dal concedente o dal nudo proprietario, “…a condizione che quest’ultimo conservi la qualifica di imprenditore..”. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 675 depositata lo scorso 15 gennaio , pronuncia che prima di essere esaminata nel dettaglio necessita di un preventivo quanto breve esame della normativa in materia.
Per l’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi , il cui comma 8 si occupa specificamente del trattamento fiscale delle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento devono essere dedotte non dal proprietario dei singoli beni costituenti l’azienda, ma dall’utilizzatore – sia esso affittuario o usufruttuario – della stessa. Una norma che si collega idealmente a quanto disposto dall’articolo 14 del Dpr 42/1988, con il quale si precisa che “…le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni, quale risulta dalla contabilità del concedente, e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato..”. Una disposizione che obbliga l’affittuario o l’usufruttuario ad annotare i beni nel registro dei cespiti ammortizzabili in base al loro costo originario risultante nella contabilità del concedente, effettuando l’ammortamento per la parte del costo non ancora ammortizzato dal concedente stesso.
E’ oppurtuno evidenziare come l’utilizzatore vada a costituire un fondo anomalo, in quanto lo stesso fondo non va a rettificare i valori patrimoniali iscritti nell’attivo di bilancio, ma rappresenta solo gli accantonamenti effettuati dall’utilizzatore per reintegrare l’eventuale perdita di valore, subita dai beni aziendali durante il periodo di affitto in conseguenza del loro deperimento e consumo, che dovrà essere reintegrata a vantaggio del proprietario dell’azienda.
Inoltre, sebbene l’ammortamento andrà commisurato al costo originario del bene, lo stesso utilizzatore potrà dedurre, durante il periodo di durata del contratto, le quote di ammortamento non oltre la metà del valore di riferimento del bene. Questo perché in base all’articolo 13 del Dpr 435/2001 ed all’articolo 2, comma 1, del Dpr 695/1996 le quote relative al periodo di ammortamento già trascorso vanno considerate già dedotte per il 50 per cento del loro ammontare. Fatte queste importanti premesse, esaminiamo adesso il dettaglio della sentenza in esame.
Per i giudici della Suprema Corte, sulla base di quanto disposto dall’otttavo comma dell’articolo 102 del Tuir e dalle norme ad esso idealmente collegate, hanno ritenuto che le quote di ammortamento dei beni relativi alle aziende date in affitto o in usufrutto non possono essere dedotte da parte del concedente.
In particolare, per la Cassazione non è possibile applicare alla fattispecie oggetto della pronuncia ( affitto d’azienda da parte di una Srl ad altra società ) le disposizioni contenute nel comma 4, dell’articolo 102, del Tuir, secondo cui solo nell’ipotesi di eliminazione di un bene non ancora completamente ammortizzato il costo residuo è ammesso in deduzione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, questa normativa è prevista “….nella sola ipotesi di eliminazione – intesa come distruzione o sostituzione definitiva – dei beni del processo produttivo nel quale essi siano strumentalmente impiegati e non quando la loro destinazione produttiva permanga con una diversa imputazione soggettiva, come appunto nel caso di utilizzazione da parte dell’affittuario od usufruttuario dell’azienda..”.

di Alberto Savarese