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Vistaprint deve comunicare informazioni e risarcire print24 per le proprie attività promozional

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La tipografia on line unitedprint.com SE ha ottenuto un nuovo successo su Vistaprint tramite la sua società affiliata print24 http://www.print24.com. Il punto di partenza per la sentenza ora effettiva contro Vistaprint è una sentenza pronunciata già in data 30.11.2010 dal Tribunale di Dresda con la sigla 3 O 949/10. In tale occasione è stato accertato che Vistaprint avesse pubblicizzato prodotti gratuiti malgrado al cliente venissero in effetti fatturati dei costi. Si tratta di un comportamento sleale e, di conseguenza, anticoncorrenziale in quanto Vistaprint ha ottenuto un vantaggio concorrenziale per mezzo di affermazioni non veritiere. L’appello presentato contro tale sentenza è stato respinto con la sentenza della Corte d’appello di Dresda del 14.06.2011. La sentenza è quindi passata in giudicato. Nel procedimento avviato in data 30.09.2011 dal Tribunale di Dresda con la sigla 42 HK 0 35/11 Vistaprint è stata inoltre condannata a comunicare a print24 in quale misura siano state realizzate le misure promozionali vietate. Vistaprint ha dunque l’obbligo di risarcire print24 dei danni subiti, finora ed in futuro, a partire dall’11.02.2011 a causa delle azioni anticoncorrenziali di Vistaprint. Ne consegue che Vistaprint debba comunicare a print24 gli ordini ricevuti per mezzo del comportamento sleale ed il fatturato così ottenuto, oltre ai costi effettivi riconducibili agli ordini. Il valore della controversia è stato fissato pari a 250.000 Euro. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

unitedprint.com per print24David GornickelTel.: +44-20-86019315E-Mail: david.gornickel@unitedprint.com