Novità importanti in tema di successioni e donazioni. Le ha sancite il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, introducendo , all’articolo 6, dei cambiamenti in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro sui trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte e in caso di donazione.
Esaminiamo nel dettagli le novità, a cominciare dalle successioni.
Alla luce delle modifiche apportate al Testo unico sull’imposta di registro e a quello sulle imposte ipotecaria e catastale, d’ora in poi si dovrà operare la distinzione tra sucecssione di beni immobili e di altri beni (aziende, titoli eccetera).
Nel primo caso, sarà applicata una tassazione agevolata con il verificarsi contemporaneo di due condizioni : a) l’immobile oggetto del trasferimento costituiva l’abitazione principale per il de cuius ; b) l’avente causa della successione deve essere il coniuge o un parente in linea retta (ad esempio, i figli).
L’agevolazione è rappresentata dalla mancata applicazione dell’imposta di registro, mentre “…saranno regolarmente applicate le imposte ipotecaria e catastale, entrambe nella misura fissa di euro 168 se il valore del bene (pari a quello catastale, salvo che per le aree edificabili) non supera i 250mila euro.
Nel caso in cui l’immobile superi tale valore, sulla eccedenza verranno applicate anche l’imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento e quella catastale pari all’1 per cento….” Cosa succede invece quando, sempre con il coniuge o i parenti in linea retta come beneficiari, l’immobile in questione non rappresentava l’abitazione principale del defunto?
Le imposte catastale ed ipotecaria — restando sempre non applicabilità l’imposta di registro — saranno applicate, con le medesime percentuali, sull’intero valore del bene, non risultando operativa la suddetta franchigia di 250mila euro. Diverso il discorso quando il beneficiario risulta essere un parente non diretto fino al quarto grado, nonché affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado.
In tal caso, si applica l’imposta di registro (con aliquota del 2 per cento) inoltre, le imposte ipotecaria e catastale verranno applicate sempre con le aliquote del 3 e dell’1 per cento sull’intero valore dell’immobile, così come l’imposta di registro avrà la maggiore aliquota del 4 per cento (mentre le ipocatastali saranno sempre applicate nella misura del 4 per cento complessivo) nel caso in cui il beneficiario non è un parente del de cuius.
Nel caso in cui la successione riguardi invece aziende, azioni, obbligazioni o quote sociali (con l’esclusione dei titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato , non soggetti ad alcuna imposta), resta il principio delle caratteristiche soggettive dei beneficiari : se questi sono il coniuge e i paranti in linea retta valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100 mila euro, si applicherà l’imposta di registro nella misura del 4 per cento. La successione degli stessi beni che interessa , invece, i parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, vedrà l’applicazione dell’aliquota del 6 per cento, mentre la stessa aliquota salirà all’8 per cento se i beni saranno trasferiti a favore di altri soggetti.
Passiamo adesso ad esaminare le novità riguardanti le donazioni.
Rispetto alle successioni, l’unica seria differenza si può riscontrare nel caso in cui la donazione riguardi il coniuge o i parenti in linea retta.
In tal caso, la stessa non sarà soggetta a imposta di registro, ma solo a quelle ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 168 euro) fino al valore di 180mila euro (con una franchigia quindi più bassa rispetto alle successioni), sempre che il donatario abbia i requisiti per fruire della cosiddetta agevolazione “prima casa”. In queste ipotesi, sull’eccedenza di 180mila euro, trovano applicazione, sempre rispettivamente nella misura del 3 e 1 per cento, le imposte ipotecaria e catastale.
Tali imposte troveranno applicazione sull’intero valore dell’immobile, con le medesime aliquote, qualora il coniuge o i parenti in linea retta beneficiari non abbiano i requisiti “prima casa”.
di Alberto Savarese