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Società dilettantistiche: così le sponsorizzazioni

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Le sponsorizzazioni rappresentano un capitolo fondamentale nel bilancio delle società dilettantistiche. Riportiamo una guida dei principali aspetti fiscali e patrimoniali relativi al sistema degli sponsor.
di Giancarlo Senese

Una delle criticità dello sport dilettantistico è rappresentata dalla maggiore difficoltà nel reperire i mezzi finanziari necessari per il sostenimento della propria attività.
Lo sport dilettantistico è obbligato a industriarsi per “convincere” soggetti esterni a finanziare la realizzazione d’eventi e l’acquisto dei propri format.
I principali mezzi a disposizione delle società e degli enti che operano nel settore dilettantistico per il reperimento di fonti finanziarie, aggiuntive a quelle tipiche, fondamentalmente sono: sponsorizzazioni, liberalità, contributi del Coni e dagli enti pubblici.

Aspetti fiscali
Riguardano la rilevanza delle imposte dirette (Irpef e Ires) e indirette (come l’Iva) sulle singole parti del contratto, con imposizione differenziata a seconda che rivestano la posizione di sponsor e cioè colui che sponsorizza, obbligandosi alla dazione di una somma di denaro o d’altri beni fungibili per il finanziamento dell’attività svolta dallo sponsee e cioè lo sponsorizzato. Questi, invece, s’impegna a utilizzare, per la propria attività sportiva, il nome, il marchio o altro segno distintivo riconducibile allo sponsor, promuovendone l’immagine presso il pubblico. Può rivestire la figura di sponsor sia una persona fisica (con o senza partita Iva), sia una persona giuridica.
Potranno essere sponsee gli enti non-profit (associazioni senza scopo di lucro) e le società di capitali costituite ai sensi dell’articolo 90, comma uno della legge 289/2002.

Imposte dirette
Ai fini Irpef o Ires, la normativa di riferimento applicabile allo sponsor è senz’altro quella sancita dall’articolo 90, comma otto della legge 289/2002.
La norma introduce una presunzione assoluta di assimilazione alle spese di pubblicità delle somme erogate da uno sponsor che produce reddito d’impresa, fino ad un importo massimo di 200mila euro. La norma ha intento agevolativo per il settore sportivo dilettantistico.
Va specificato che, se per importi inferiori o uguali a 200mila euro, sono assimilate, ai fini fiscali, alle spese di pubblicità, per la parte eccedente tale importo bisognerà verificare se esse sono da ricondurre alle spese di pubblicità o alle spese di rappresentanza (deducibili nel limite di un terzo, sempre in quote costanti nell’esercizio di competenza e nei quattro successivi ovvero, per beni di valore unitario inferiore a 25,82 euro, nel solo esercizio di competenza), con conseguente diverso trattamento fiscale.
Per la posizione fiscale dello sponsee, va segnalata un’importante e recente Rae, la 88/E dell’11 luglio 2005, che afferma che la sponsorizzazione è da inquadrare come una forma atipica di pubblicità commerciale e che, ai sensi dell’articolo 148, comma 4 del Tuir, è sempre considerata attività commerciale; in quanto tale, concorre, con i relativi proventi, alla formazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive senza scopo di lucro a esse assimilabili fiscalmente. Appare opportuno approfondire la normativa agevolativa prevista per il settore sportivo dilettantistico, contenuta nella legge 398/1991, nonché dall’articolo 25 della legge 133 del 1999.
Quest’ultima norma prevede la “decommercializzazione” dei proventi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche, estesa alle società sportive dilettantistiche, nel limite di 51.645,69 euro, purché si tratti: di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa agli scopi dell’ente; di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da un ente di promozione sportiva;
di proventi derivanti da un numero di eventi non superiore a due. La principale agevolazione per il settore è la legge 398/1991 (fruibile per opzione) che prevede una tassazione agevolata in via forfettaria, ai fini Ires, dei proventi commerciali percepiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, tra cui rientrano anche i proventi da sponsorizzazione.

Irap
La questione è meno articolata per quanto riguarda l’Irap. I proventi (per lo sponsee) e gli oneri (per lo sponsor) derivanti dal contratto di sponsorizzazione rientrano nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo e rappresentano proventi tassabili ed oneri deducibili, secondo le regole dell’Ires.

Iva
Anche in questo caso è necessario segnalare quanto precisato dalla Rm n. 88/E dell’11 luglio 2005: la sponsorizzazione è considerata una forma atipica di pubblicità commerciale che, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett. i) del DPR 633/1972, è considerata sempre attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.
La conseguenza è che un soggetto che svolge attività di sponsorizzazione è tenuto, per la stessa, a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva e a assoggettare le prestazioni rese con aliquota ordinaria, con applicazione facoltativa delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991. Dal punto di vista dello sponsor le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti.
Con le erogazioni liberali , spetta all’erogante persona fisica, una detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo di imposta, a condizione che l’erogazione sia effettuata a mezzo banca o posta, o altro mezzo idoneo stabilito dal Mf con apposito decreto.
Vanno, inoltre, segnalate alcune norme agevolative a favore delle Onlus, applicabili, quindi, alle associazioni sportive dilettantistiche con finalità sociale (articolo 14 del Dlgs n. 35 del 17 marzo 2005). Spetta in questi casi una deduzione dal reddito imponibile, fino al 10 per cento del reddito stesso, e nel limite di 70mila euro annui.