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Società: Costi deducibili anche con fattura falsa

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di Alberto Savarese

Quando un costo è stato effettivamente sostenuto, esso è da considerare deducibile anche se la fattura risulta essere falsa.
Lo ha stabilito la sentenza n. 19353 della Corte di Cassazione depositata lo scorso 8 settembre, partendo dal principio che “…non risulta essere giuridicamente corretto l’assunto erariale, per cui, a fronte di fatture emesse da soggetto diverso dal reale prestatore d’opera, deve necessariamente essere riscontrata la totale mancanza della prestazione e la simulazione assoluta del corrispondente debito..”.
Di conseguenza nella specifica ipotesi di costi documentati da fatture emesse da soggetto diverso, rispetto all’effettivo fornitore di beni o di servizi, il contribuente deve essere messo in condizioni di poter provare che l’operazione ed il corrispondente esborso sono reali, a prescindere dalla falsità della fattura, “ ….dovendosi, in caso di esito positivo della prova, riconoscere la deducibilità del costo inerente alla produzione del reddito, nella misura in cui risulta contabilizzato ed imputato al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza…”.
Viene dunque delegittimato il paradigma che associa l’esistenza di una prestazione alla relativa fattura .
La sentenza in esame è nata dal caso di una società cooperativa che si era vista rettificare due volte dall’Amministrazione finanziaria il reddito dichiarato a causa di servizi fatturati da ditte che oggettivamente non erano in grado di poterli fornire , rendendo così inapplicabile , secondo quanto emerso nel corso dei giudizi di primo grado e di appello , alla fattispecie le disposizioni di cui all’articolo 75, comma 4, del Tuir (oggi divenuto articolo 109 ), cioè la norma secondo la quale sono deducibili dal reddito dichiarato “…le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito…se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi….”.
Si tratta di una pronuncia davvero interessante sotto due differenti aspetti : da una parte, essa si inserisce nel filone interpretativo prevalente — in seno alla Corte di Cassazione – delle sentenze in materia di dimostrazione dei costi , sancendo (e ribadendo) che grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza e l’inerenza dei costi, dall’altra affronta l’argomento del differente trattamento fiscale ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sulle “fatture soggettivamente inesistenti”.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che nella fattispecie in questione “…l’attenzione non deve essere concentrata sulla contabilizzazione, pacificamente avvenuta, delle suddette spese per prestazioni di servizi, bensì sul fatto se esse siano state effettivamente sostenute…”. Questo perché dal punto di vista meramente contabile le spese — anche se queste sono fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo prestatore – sono annoverate fra i componenti negativi e sono deducibili dal reddito se e nella misura in cui risultino imputati al conto profitti e perdite relativo all’esercizio di competenza.
Si tratta comunque di una impostazione non nuova e che trova riscontro anche nel recente passato operativo dei giudici di legittimità. Infatti in materia di imposizione sul valore aggiunto in più di una pronuncia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura se si riferisce a fatture per operazioni inesistenti .Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità vanno oltre, in considerazione proprio del differente presupposto impositivo. Infatti la la prestazione soggettivamente inesistente può essere ammessa in deduzione dal reddito a condizione che venga fornita la prova che la prestazione sia stata realmente effettuata e che la stessa abbia comportato realmente il pagamento di un corrispettivo.
Dunque via libera alla deducibilità dei costi relativi a fatture irregolari , a condizione che il contribuente ne provi sia l’inerenza che la sussistenza.