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Riforma crisi d’impresa: molti i casi controversi

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Dopo decenni di attesa, proposte di legge, dibattiti, commissioni ministeriali, finalmente si procede all’adeguamento della disciplina della crisi dell’impresa. Le modifiche legislative sono state introdotte dal Governo con il provvedimento sulla competitività. Il Denaro propone un viaggio attraverso le principali novità.
di Domenico Posca

L’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma della legge fallimentare, partita il 14 maggio 2005 con la legge delega e ultimata il 16 luglio 2006 con l’entrata in vigore del decreto legislativo 5/2006, con le profonde innovazioni procedurali e sostanziali della disciplina previgente sta creando non pochi problemi interpretativi oltre alle già segnalate difficoltà operative delle procedure pendenti .
Proseguiamo i nostri approfondimenti con l’evidenza di talune fattispecie già affrontate dalla giurisprudenza.

Procedure in scadenza
Secondo una recente pronuncia giurisprudenziale (Tribunale di Mondovì 20 luglio 2006), il ricorso per la dichiarazione di fallimento può dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una fase successiva autonoma e distinta.
Pertanto, i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare introdotta dal dlgs. n. 5/2006, sono disciplinati dalla nuova normativa e ciò anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato proposto in data anteriore.
Ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 5/2006 i casi di questo tipo vanno risolti con l’applicazione della vecchia disciplina fino alla definizione del ricorso e che il ricorso possa dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una nuova fase autonoma pur se funzionalmente collegata a quella precedente.

Estensione
Evidenzia il Tribunale infatti, l’esistenza di un problema di diritto transitorio, in quanto, nel caso esaminato, il ricorso per l’estensione del fallimento è stato proposto prima del 16 luglio, e cioè prima dell’entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali (decreto legislativo 5/2006), mentre la dichiarazione di fallimento è successiva.
Il fallimento ex articolo 147 legge fallimentare trae, come noto, origine dal fallimento “principale”, di cui rappresenta infatti un’estensione, e non è una procedura del tutto autonoma.
Per la scelta della disciplina applicabile si deve, quindi, aver riguardo non al ricorso depositato per l’estensione, bensì al ricorso che ha dato origine al fallimento “principale” ed alla conseguente sentenza dichiarativa.
Nel caso trattato, rilevato che entrambi i provvedimenti richiamati (ricorso e sentenza di fallimento “principali”) sono anteriori all’entrata in vigore della riforma, ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 5/2006, deve trovare applicazione la vecchia disciplina.
Senza tralasciare che non si pone una questione di verifica dei presupposti di fallibilità del soggetto, in quanto il fallimento in estensione costituisce un effetto automatico ed inderogabile sancito dall’articolo 147 legge sul falimento, a prescindere dalla sussistenza di uno stato di insolvenza dei soci illimitatamente responsabili (stato di insolvenza che deve, invece, riguardare esclusivamente la società).

Obbligo di residenza
In altra recente sentenza del primo settembre 2006, il Tar Bologna ha stabilito che l’articolo 49 del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nella nuova formulazione operata dall’articolo 46 del Dlgs n. 5/2006, ha inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l’obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).

Comunicazioni
In particolare, l’articolo 49 novellato della legge fallimentare prevede che l’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti richiamati devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario. Pertanto, a parere del giudice amministrativo meneghino, il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione penale prevista dall’articolo 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articolo 16, numeri 3 e 49.