E’ possibile proporre, in ambito tributario, un solo appello per impugnare una pluralità di sentenze? A tale quesito ha risposto in modo affermativo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17222 dello scorso 28 luglio, provvedimento nel quale la Suprema Corte ha specificato i presupposti e le condizioni che rendono ammissibile il cosiddetto “appello cumulativo” in questo particolare settore. Prima di entrare nell’analisi dettagliata della sentenza in esame può essere opportuno ricordare che nel nostro ordinamento giuridico vige un principio di carattere generale in base al quale – in caso di pluralità di sentenze – le impugnazioni che ad esse si riferiscono devono essere proposte ciascuna con atti differenti .
Un principio generale universalmente accettato che però non è tassativo in quanto è suscettibile di una deroga quando, ad esempio, il rapporto processuale è unitario o quando le due ( o più) sentenze sono oggettivamente collegate “…poiché concorrono a dare un contenuto unico alla decisione dell’unica controversia…”.
Allo stesso modo è doveroso ricordare che la stessa Corte, in passato, ha già ripetutamente riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione con unico atto di più sentenze che, pur riferendosi a differenti periodi di imposta, presentino la medesima struttura soggettiva ( cioè le parti processuali ed il giudice ) e oggettiva (cioè la stessa tipologia di questioni controverse), giustificando la cosa per esigenze d’organizzazione e d’economia processuale, nonché con la necessità di evitare la formazione di giudicati contrastanti. A tal proposito, è stato anche affermato che “…colpire gli appelli cumulativi con la sanzione dell’inammissibilità costituisce, in mancanza di una specifica previsione normativa, una soluzione indiscriminata, irrazionale e sproporzionata…”.
C’è bisogno, però, di rispettare alcune condizioni ed alcuni presupposti fondamentali affinchè sia legittima la riunione dei provvedimenti : a) la stessa riunione dei procedimenti non scatta automaticamente con la proposizione dell’atto di impugnazione , poiché il potere di disporre la detta riunione spetta esclusivamente al giudice tributario ; b) deve ricorrere la cosiddetta “ identità soggettiva ” delle sentenze affinchè le controversie risultino essere pendenti rispetto a tutte le parti, anche in caso di imposte diverse; c) le controversie oggetto dell’impugnazione devono riguardare la medesima questione (ad esempio in caso di reiterato silenzio dell’Amministrazione di fronte a distinte istanze di rimborso ), anche se concernente annualità diverse per lo stesso tributo ; d) dal contesto dell’atto deve emergere espressamente la volontà del ricorrente di impugnare una pluralità distinta di sentenze ; e) in base a quanto disposto dall’articolo 29 , comma terzo, del Decreto Legislativo 546/ 92 (“ ..Il collegio giudicante, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione…”), non si può “….ravvisare, con la proposizione del ricorso cumulativo, la sostituzione della parte in un’attività riservata alla valutazione del giudice…”.
Come conseguenza di ciò il giudice può disporre la separazione dei procedimenti “…qualora si rilevi che la riunione ritardi o renda più gravoso il procedimento d’alcune cause rispetto ad altre…” ; f) la riunione di più appelli disposta, di fatto, dalla parte con la proposizione di un’impugnazione plurima resta sempre tassativamente soggetta alla discrezionalità del collegio giudicante, il quale potrà sempre disporre la separazione, qualora non ravvisa — nel caso sottoposto alla sua attenzione — la sussistenza delle condizioni di legittimità o di opportunità dell’appello cumulativo ; g) il carattere autonomo – dal punto di vista formale – dei singoli procedimenti deve sempre cedere il passo ad una fondamentale condizione di “pluralità indifferenziata” dell’oggetto degli stessi ; h) dal punto di vista procedurale, solo attraverso un esame congiunto delle sentenze , il giudice può avere una visione completa e coerente dell’argomento.
di Alberto Savarese