Previdenza: malattie, giro di vite sui certificati

di Redazione Wall Street Italia
25 Agosto 2006 11:45

Il controllo della certificazione di malattia implica l’assunzione di numerose responsabilità, anche a carattere penale riguardanti il segreto professionale e quello d’ufficio e tutto quant’altro esaustivamente argomentato nel Regolamento sul trattamento dei dati sensibili approvato con formale deliberazione dal Consiglio di amministrazione dell’Inps il nove aprile del 2002.
Una corretta valutazione medico-legale dell’evento morboso non rappresenta intanto soltanto un fatto di interesse limitato all’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito. Infatti, comportando un accredito contributivo di natura figurativa per periodi di non lavoro, e tenendo conto che la malattia è un rischio pressoché certo nella vita di ognuno e soprattutto non correlato al successivo sviluppo di invalidità, essa integra in ottica di proiezione futura un riflesso economicamente importante sui trattamenti previdenziali a carattere definitivo pensionistico di vecchiaia e anticipati di anzianità.
Questo fatto, che deve sempre essere ben percepito, fa ovviamente si che sia di conseguenza richiesta la massima attenzione nella disamina delle stesse certificazioni sanitarie oggetto di valutazione del medico legale.
L’analisi, quindi, di validità di certificato in tutte le sue parti ivi compreso il dettaglio sequenziale delle date e del luogo di emissione, di congruità prognostica — cui deriva, sulla base solo di valutazioni di carattere medico legale, l’eventuale disposizione di visita medica di controllo — va pertanto in genere riferita espressamente in capo al Dirigente sanitario della competente struttura territoriale Inps e deve inoltre necessariamente avvenire con esame diretto della certificazione originale presentata dall’assicurato o inviata dal lavoratore per posta e, ove sia praticabile, contestualmente al vaglio parallelo dei precedenti.
Va, altresì, ponderata con altrettanto accuratezza e attenzione la refertazione del medico di controllo e segnalate, puntualmente, le carenze anamnestico-descrittive ovvero le conflittualità fra obbiettività e valutazione idoneativa al lavoro: se del caso può essere pure esperito un successivo invito a visita ambulatoriale dell’interessato presso l’ufficio sanitario di Sede ovvero ulteriormente “formato” il professionista sanitario di lista.
L’apposizione, insomma, da parte del dirigente medico legale della firma — che deve essere leggibile — e della data sul certificato di malattia non è soltanto un mero “videat”, ma si connota per l’avocazione piena di responsabilità riguardo la validazione medico-legale del documento sanitario medesimo che — vale sottolinearlo — è un atto pubblico, vero fino a prova di falso, da non manipolare a pena l’integrazione di ipotesi di reato di falso materiale o peggio del più grave falso ideologico, tant’è che eventuali annotazioni o disposizioni devono essere debitamente sottoscritte e datate in modo leggibile, dovendo con certezza identificare l’accertatore responsabile.
L’esatto approccio a questa delicata operazione di disamina consente tra l’altro una maggiore efficacia organizzativa e gestionale sul versante amministrativo-istituzionale, maggior tutela dei vari protagonisti del processo nonché rispetto per la riservatezza dei dati personali sensibili di natura sanitaria degli assicurati, così come dettano le norme in proposito emanate.

di Carlo Pareto