La legge Finanziaria 2007 ha definitivamente introdotto nel nostro sistema il meccanismo del reverse charge all’interno di alcuni settori commerciali specifici, tra questi il più importante è senza dubbio quello dell’edilizia.
In particolare per il settore edile la lettera a) dell’articolo 17 ,sesto comma è stato sostituito con l’articolo 1, comma 44, della legge finanziaria 2007 e dispone che il sistema del reverse charge si applica a: “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore.
Analizziamo pertanto, nel caso di applicazione del suddetto meccanismo le operazioni contabili che dovranno essere messe in atto dai soggetti.
I prestatori d’opera sono tenuti ad emettere fattura senza addebito di imposta, menzionando come articolo di esenzione l’articolo 17 sesto comma del Dpr 633/72. Al contrario il Committente che ha ricevuto fattura senza imposta dovrà registrare la stessa integrandola con la relativa indicazione dell’aliquota e della relativa imposta da applicare e dovrà annotare la stessa nel registro delle fatture emesse , lo stesso documento ai fini della detrazione è annotato anche nel registro degli acquisti.
La decorrenza di tale applicazione è dal primo gennaio 2007.
I soggetti destinatari devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile. Pertanto, anche alla luce della Direttiva Ce del 24 luglio 2006 n. 69, si deve ritenere che il settore edile cui fa riferimento la normativa vada identificato all’interno dell’attività di “costruzione” .
Per identificare il settore delle Costruzioni e quindi delimitare il campo sulla base di criteri oggettivi si dovrà andare a considerare l’azienda sulla base di un duplice aspetto:
1. teorico: si dovrà andare a vedere all’interno della classificazione Ateco-Fin 2004 la classe di attività dell’azienda sub-appaltatrice , nel caso di specie tutta la classe F dovrà essere ricompresa all’interno del meccanismo;
2. pratico: da questo punto di vista si dovrà preventivamente individuare il tipo di attività svolta dall’impresa , infatti la circolare esplicativa n. 37 del 29 dicembre 2006 espressamente menziona le attività escluse da tale ambito che anche se attinenti alla realizzazione di edifici possono non essere ricomprese nella sezione F in quanto non si sostanziano in attività edilizie. Tra queste “la costruzione o l’installazione di attrezzature industriali”.
Pertanto è di fondamentale importanza prima di applicare il meccanismo porsi la duplice domanda: 1) la società rientra nella classe F Atecofin? e se si 2) l’attività esercitata è attinente l’edilizia? se una o tutte e due queste domande sono negative allora non va applicato il meccanismo del reverse charge .
E’ solo da notare per inciso che il meccanismo del Reverse Charge si applica solo nel caso in cui entrambi i soggetti appaltatore e sub-appaltatore appartengano al comparto edile.
di Luca Simoncini