di Alberto Savarese
La Finanziaria 2007 ha introdotto contributi ed esenzioni dal bollo per chi sostituisce auto e moto inquinanti con altre a minor impatto ambientale. Obiettivo delle nuove norme è quello di incentivare l’acquisto di veicoli “euro 4” ed “euro 5” , favorendo lo sviluppo di una mobilità eco-compatibile.
Le novità normative , contenute nei comma che vanno dal n. 224 al 241, introducono contributi economici di vario importo, che vanno dagli 80 euro per la rottamazione dei motocicli fino ai 2000 euro per l’acquisto di autocarri immatricolati “euro 4” o “euro 5” (con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), in sostituzione di veicoli “euro 0” e “euro 1” della stessa categoria, precedentemente sottoposti a demolizione. Cercando di esporre tutti i contributi in modo schematico, possiamo suddividerli in base alla tipologia dei veicoli e dei mezzi acquistati . Per quanto riguarda le autovetture, se dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 si sostituiscono veicoli “euro 0” e “euro 1” con autovetture nuove “euro 4” o “euro 5” acquistate con un contratto di vendita con decorrenza dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007 ed immatricolate entro il 31 marzo 2008 (si deve comunque trattare di veicoli con emissione non superiore a 140 grammi di anidride carbonica al chilometro ), è possibile ottenere un contributo di 800 euro per l’acquisto dei suddetti veicoli e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni.
Tale esenzione è valida per tre anni se gli autoveicoli acquistati hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. I limiti di cilindrata non hanno validità per le autovetture acquistati da persone fisiche con nucleo familiare formato da almeno sei componenti, che non siano intestatari di altro veicolo (comma 226). Stesse condizioni per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo “euro 0” o “euro 1” per i quali — in caso di consegna au un demolitore autorizzato – si ha diritto a un contributo, del valore massimo di 80 euro per ciascun veicolo, che copre il costo di demolizione (comma 224).
Chi invece effettua la rottamazione senza sostituire il veicolo e non è intestatario di alcun automezzo registrato, può anche richiedere per un anno il rimborso totale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nel proprio comune di residenza e domicilio (comma 225). Sale invece fino a duemila euro il contributo, come già accennato, l’acquisto di autocarri immatricolati “euro 4” o “euro 5” (con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), in sostituzione di veicoli “euro 0” e “euro 1” della stessa categoria, mentre a decorrere dal 1° dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2007, è prevista l’esenzione dalle tasse automobilistiche, per un periodo di cinque anni, per chi acquista un motociclo di categoria “euro 3” in sostituzione di un mezzo “euro 0”, dopo la demolizione. Anche in questo caso, per il costo di rottamazione è previsto un contributo massimo di 80 euro. Particolari incentivi anche per i veicoli che utilizzano una alimentazione ( esclusiva o doppia ) del motore elettrica, ad idrogeno, con gas metano o Gpl, beneficio cumulabile con gli altri incentivi previsti dalla Finanziaria ed incrementato di 500 euro se il veicolo ha anche emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per km. Per tutte le tipologie interessate dalle nuove disposizioni, il venditore del veicolo entro 15 giorni dalla consegna del nuovo veicolo, il venditore deve consegnare il veicolo ritirato a un demolitore e inoltrare richiesta di cancellazione per demolizione al Pra, integrando la documentazione trasmessa con una dichiarazione contenente la conformità del nuovo mezzo alle nuove disposizioni, la targa e la copia del certificato di rottamazione (comma 230).
Dal canto loro il centro autorizzato per la rottamazione o le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo necessario per la demolizione e lo recuperano successivamente come credito d’imposta. Esse però sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è stata emessa la fattura di vendita, i documenti trasmessi dal venditore e cioè la copia della fattura di vendita, la copia del contratto di acquisto e della carta di circolazione del nuovo veicolo, la copia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo usato, la copia della domanda di cancellazione per demolizione e del certificato di proprietà del veicolo demolito e la copia dello stato di famiglia, se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente.