Economia

Mediaset, Ue: gli incentivi per i decoder erano aiuti di Stato

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Roma – “Mediaset dovra’ rimborsare lo Stato per gli aiuti erogati negli anni scorsi per l’acquisto dei decoder. La Corte di Giustizia Europea ha quindi respinto il ricorso presentato dalla societa’ televisiva dopo la sentenza dell’anno scorso.”

La Corte ha dunque confermato che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti”.

Con la legge finanziaria del 2004 – si ricorda nel dispositivo – l’Italia ha concesso un contributo pubblico di 150 euro ad ogni utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparecchio per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali terrestri. Il limite di spesa del contributo e’ stato fissato a 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a 70 euro. Il consumatore che avesse pero’ scelto un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il contributo: contro i contributi le emittenti televisive Centro Europa 7 e Sky Italia hanno inoltrato esposti alla Commissione.

Con la decisione del 2007, Bruxelles osservava, in effetti, che detti contributi costituivano aiuti di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento nonche’ degli operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento, ordinando il recupero degli aiuti. Mediaset ha allora presentato un ricorso, ma nel giugno del 2001, il Tribunale lo ha respinto, confermando che il contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri. Oggi anche la successiva impugnazione di Mediaset e’ stata respinta. Ora “spettera’ al giudice nazionale fissare l’importo dell’aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni delle modalita’ di calcolo fornite dalla Commissione”.