In ambito tributario è riproponibile l’appello anche in presenza di una condizione di improcedibilità del primo procedimento, a condizione che lo stesso appello sia notificato alla controparte in una data anteriore a quella della dichiarazione dei giudici. Lo ha stabilito la sentenza n. 18821 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, riaffermando il principio secondo il quale “… la consumazione dell’impugnazione non esclude che, sino a quando non viene dichiarata l’inammissibilità, possa proporsi un secondo atto di appello, che risulta immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo…”. La pronuncia della Suprema Corte è nata dalla notifica di una avviso di accertamento , ai fini Ilor, nei confronti di una società e, ai fini Irpef, nei confronti dei soci. Il ricorso della società veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale, che dichiarava, invece, inammissibili i ricorsi dei soci, in quanto presentati con memoria aggiunta al ricorso della stessa società contro l’accertamento Ilor. Gli stessi soci presentavano allora un secondo appello e la Commissione tributaria regionale dichiarava improponibile l’impugnazione, in quanto questa era già stata dichiarata inammissibile. Nell’ultimo grado di giudizio , i soci contestavano la circostanza che la Commissione di merito aveva erroneamente dichiarato inammissibile il secondo appello, considerato che il mancato rispetto del termine per il deposito del primo appello non ne impediva la reiterazione. Nel sentenziare sull’argomento , i giudici della Cassazione hanno, in modo preliminare, preso in considerazione il combinato disposto dagli articoli 23 e 54 del Decreto Legislativo n, 546/1992 : in base a tali norme , il termine di sessanta giorni entro il quale l’appellato deve costituirsi in giudizio depositando specifico atto di controdeduzioni (unitamente al fascicolo e ai documenti già depositati) inizia a decorrere dalla notifica dell’appello, così come inizia a decorrere il termine perentorio per proporre appello incidentale, a pena di decadenza ( ex articolo 54, comma 2, Dlgs n. 546/92). In particolare, l’atto di appello incidentale, che deve contenere gli stessi requisiti di forma e contenuto dell’appello principale (articolo 53, Dlgs n. 546/92), è proposto dalle parti diverse dall’appellante e il termine per la costituzione di queste ultime non è perentorio, valendo comunque sempre il termine ultimo di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione. Emerge chiaramente la circostanza che la dichiarazione di inammissibilità del primo atto di appello non produca effetti concreti sulla proponibilità del secondo appello, nel caso in cui quest’ultimo sia notificato in data anteriore alla predetta inammissibilità, poiché lo stesso appello si realizza con la sua notificazione. E’ per questo che — nella sentenza in esame — la Cassazione ha ritenuto che il giudice abbia in modo erroneo dichiarato l’improponibilità del secondo appello partendo dal presupposto dell’inammissibilità del primo, senza però valutare se il secondo provevdimento fosse stato o meno notificato alla controparte in una data anteriore alla stessa dichiarazione di inammissibilità del primo appello. In particolare, secondo la Suprema Corte, “…dalla mera notifica dell’appello inizia a decorrere il richiamato termine di sessanta giorni entro cui l’appellato deve costituirsi in giudizio depositando l’atto di controdeduzioni, iniziando a decorrere, in particolare, il termine per proporre appello incidentale…” Ne consegue che “…prescindendo dalla costituzione dell’appellante, l’appellato, per impugnare la medesima sentenza, deve osservare i termini e le modalità di cui al predetto secondo comma, articolo 54, Dlgs 546/92, a pena di inammissibilità e non, come avviene nel rito civile dove non sono contemplate formalità differenti per appello principale e incidentale, atteso che una volta notificata la prima impugnazione tutte le altre impugnazioni incidentali…”. Riassumendo, i giudici della Corte di cassazione hanno dunque ritenuto, infatti, che in ambito tributario, a differenza di quanto previsto dal Codice di procedura civile, il legislatore abbia previsto una disciplina particolare per la proposizione dell’appello incidentale, che deve essere notificato — con le modalità che abbiamo individuato – entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica di quello principale.
di Alberto Savarese