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Iva, nuovi obblighi di comunicazione

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Il decreto legge 223/2006 ha aggiunto il comma 4-bis all’articolo 8-bis del Dpr 322/1998, reintroducendo uno specifico obbligo dichiarativo a carico dei soggetti Iva precedentemente soppresso. La nuova norma prevede che sia di nuovo obbligatorio l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti verso i quali sono state emesse fatture (cessioni e prestazioni, indicando, per il primo anno di applicazione, i soli soggetti titolari di partita Iva al fine di facilitare l’applicazione per il 2006 del nuovo regime ), nonché di quello relativo ai soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. L’obiettivo delle suddetta norma è quello di migliorare e ampliare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione fiscale. In che modo ? Può essere utile ricordare come ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 633/72, l’Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione annuale “….quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante…”. Più specicamente, il suddetto articolo dispone che, “….quando l’infedeltà della dichiarazione non emerga direttamente dalla medesima o dal confronto con quelle degli anni precedenti, si deve procedere al confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt 23, 24 e 25 (n.d.r. : registri vendite, corrispettivi e acquisti ) e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti..”, nonché ogni altro dato o notizia raccolto. In tal modo, grazie a questi confronti , in base al principio di presunzione di cui all’articolo 53 del Dpr 633/72, possono essere ricostruite le eventuali omissioni. E tuttavia lo stesso articolo 54, nel comma 3, prevede che la rettifica può avvenire anche indipendentemente dalla verifica della contabilità, quando “….le inesattezze risultino, in modo certo e diretto, da fatture, questionari, verbali – anche relativi a ispezioni effettuate nei confronti di altri contribuenti – nonché da altri atti e documenti…”. Una disposizione che rende ininfluente il controllo della contabilità, quando dai documenti “….emerga in modo certo e diretto e non via presuntiva….” l’omissione degli imponibili ( vedi la decisione n. 244 del 17.01.90 da parte della Commissione tributaria centrale) . In tal senso è facile capire come l’acquisizione degli elenchi dei clienti e dei fornitori può decisamente favorire proprio quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 54. Quali sono i termini per la trasmissione e quali gli strumenti ? L’invio degli elenchi deve essere effettuato, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la trasmissione della comunicazione annuale dati Iva (la cui scadenza è fissata al 28 febbraio), quindi entro il 29 aprile. Tale termine, tuttavia, potrà essere differito, anche con riferimento a una determinata categoria di contribuenti, “…. per esigenze di natura esclusivamente tecnica…”. Quale, invece, il contenuto di tali elenchi ? In ciascun elenco, vanno riportati, per ogni soggetto, il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazioni ex articolo 26 del Dpr 633/72. Oltre all’imponibile e all’imposta bisogna indicare le operazioni non imponibili (ad esempio, le esportazioni) e quelle esenti, cioè quelle espressamente individuate nell’articolo 10 del Dpr 633/72. In ogni caso, la manovra “bis” rimanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione di tutti quegli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità tecniche di invio che non sono stati esplicitamente previsti . Cosa succede, infine, se i soggetti obbligati non rispettano le nuove disposizioni ? Il comma 9 dell’articolo 37 del Dl 223/2006 ha previsto, per l’omessa presentazione degli elenchi in esame nonché per l’inoltro degli stessi con dati falsi o incompleti, l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, da 258 a 2.065 euro.
di Alberto Savarese