E’ tornato in auge nel nostro paese il dibattito sullo ius soli grazie ad un provvedimento di legge che però al momento non trova spazio nei lavori parlamentari di settembre. Dalla maggioranza fanno sapere che per ora il discorso è solamente rinviato in attesa di avere i numeri per poter adottare il provvedimento. Ma cosa introdurrebbe la nuova legge? In pratica tutto ruota attorno al concetto di ius soli e ius sanguinis. Entriamo nei dettagli.
Ius sanguinis: cosa prevede
Lo ius sanguinis letteralmente dal latino diritto del sangue indica la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli. L’ultima legge sulla cittadinanza è stata introdotta nel 1992 e prevede proprio come unica modalità di acquisizione dello status di cittadino italiano lo ius sanguinis. Un bambino diventa italiano se uno dei due genitori, padre o madre indifferentemente, è italiano. Se il bambino nato in Italia ha genitori stranieri, può avanzare la richiesta di cittadinanza al momento del compimento del 18esimo anno di età e se ha avuto la residenza nel nostro paese legalmente e ininterrottamente.
La cittadinanza italiana si può acquisire tramite lo ius sanguinis anche contraendo matrimonio con un cittadino italiano – occorre che il richiedente sia straniero o apolide coniugato con italiano e residente nel nostro paese da almeno 2 anni. Con il nuovo provvedimento di legge accanto allo ius sanguinis verrebbero a trovarsi altre due modalità di acquisizione della cittadinanza, lo ius soli temperato e lo ius culturae.
Ius soli: cosa prevede
Con la nuova legge si prevede l’introduzione di una forma temperata di ius soli, il che significa che può diventare cittadino italiano chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Ius soli dal latino significa letteralmente diritto del suolo, una formula giuridica che sta ad indicare l’acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul territorio di un dato Paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli). Con lo ius soli la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può:
- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all’ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.