Roma – L’Imu, la nuova imposta municipale che segnala il ritorno di una nuova Ici anche sulla prima casa, e’ gia’ in vigore dal primo gennaio. Ma i contribuenti dovranno versare la prima rata entro il 18 giugno, visto che la scadenza originale del 16 cade di sabato e slitta automaticamente al lunedi’ successivo.
La famigerata Imposta Municipale Unica dovrebbe portare nelle asfittiche casse dello stato circa 11 miliardi di euro, che con la rivalutazione potrebbero diventare 22, e che in parte finiranno ai Comuni come contentino per l’ulteriore taglio di 1,4 miliardi ai trasferimenti erariali.
Il decreto all’esame del Senato ha chiarito alcuni dei nodi
per il pagamento del primo acconto, ma a rendere piu’ difficile
il calcolo dell’imposta c’e’ anche l’aumento dei coefficienti
decisi dalla manovra Monti di dicembre. Ecco allora una mini
guida per districarsi nel pagamento della nuova imposta.
– LE SCADENZE: Sono due: la prima e’ fissata per il 16 giugno
di ogni anno (ma quest’anno slitta al 18 giugno perche’ cade in
un giorno prefestivo) e serve a pagare l’acconto dell’imposta
dovuta per l’anno; il saldo va invece pagato entro il 16
dicembre (e cadendo di domenica slitta quest’anno al 17).
– CHI DEVE PAGARE: il versamento e’ dovuto dai proprietari
dell’immobile, ma anche dai possessori di diritti reali (ad
esempio titolari per uso o usufrutto). Non pagano invece gli
affittuari.
– LE ALIQUOTE: Le aliquote ordinarie, valide su tutto il
territorio dello Stato, sono state fissate dalla manovra Monti e
sono dello 0,4 per cento (o 4 per mille) sulla prima casa e
dello 0,76% (o 7,6 per mille) sulle altre. Per i fabbricati
rurali strumentali all’attivita’ agricola (stalle, cascine,
fienili) l’aliquota e’ del 2 per mille. I Comuni possono
comunque aumentare o diminuire l’aliquota dello 0,2% entro il
prossimo 30 settembre. Per quest’anno, inoltre, anche lo Stato
puo’ decidere ulteriori cambi dell’aliquota entro il 30 luglio,
dopo aver valutato il gettito del primo versamento.
– LE DETRAZIONI: Per l’abitazione principale e’ prevista
dalla legge una detrazione fissa di 200 euro, a cui si devono
aggiungere 50 euro per ogni figlio a carico di eta’ non
superiore a 26 anni.
– L’AUMENTO DEI COEFFICIENTI: La manovra Monti ha anche
deciso un aumento dei coefficienti catastali, che servono per
adeguare la ”rendita catastale” degli immobili (che va
aumentata del 5%) degli immobili per arrivare al valore
catastale, che e’ la base imponibile su cui si applicano le
aliquote. Per le abitazioni e le pertinenze (box, cantina,
soffitte) il coefficiente e’ passato dal 100 al 160%.
– COME SI CALCOLA PER LA PRIMA CASA: Va presa la rendita
catastale che emerge dalla visura del catasto e va rivalutata
del 5% (in pratica va moltiplicata del 105%). L’importo va
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente del 160%. Sul
valore finale si applica l’aliquota ordinaria del 4%, anche se
il comune ha gia’ deliberato le proprie aliquote. Quindi si
sottrae la detrazione prima casa (200 euro + 50 per ciascun
figlio sotto i 26 anni). L’importo dell’Imu dovuto va diviso per
due: la meta’ dell’imposta annuale cosi’ calcolata va quindi
versata entro il 18 giugno. A dicembre bisognera’ fare il nuovo
calcolo tenendo conto delle variazioni che potrebbero decidere i
Comuni a settembre e lo Stato a luglio (o che sono gia’ state
decise da alcuni Comuni). Dai calcoli dell’imposta annuale, per
pagare il saldo, andra’ sottratto quanto versato in sede di
acconto.
– COME SI CALCOLA PER GLI ALTRI IMMOBILI: Si calcola il
valore dell’immobile come per la prima casa: Rendita Catastale X
105 X 160 = base imponibile. Una volta arrivati alla base
imponibile l’aliquota da applicare e’ dello 0,76%. Non ci sono
detrazioni. Entro il 16 giugno va versata meta’ imposta annuale
e in sede di saldo va fatto nuovamente il calcolo con le
aliquote fissate dal Comune (o dello Stato a luglio) per pagare
la quota rimanente.
– NEGOZI E FABBRICATI RURALI: Per le altre tipologie di
immobile cambiano le modalita’ di calcolo della base imponibile.
Dopo aver adeguato le rendite del 5% (moltiplicando X 105%) il
coefficiente cambia. E’ del 55% per i negozi, del 60% per i
fabbricati rurali strumentali (ma anche per i capannoni
industriali) del 140% per i laboratori artigiani, dell’80% per
gli uffici. L’aliquota da applicare e’ del 0,76% tranne che per
i fabbricati rurali ”strumentali”, che pagano lo 0,2%.