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Imprese: Redditi da immobili, così la tassazione

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di Rosa Rutigliano

La Cassazione ha emesso recentemente la sentenza datata 20 ottobre 2006 n. 22587 con cui ha dato soluzione ad un caso molto interessante di immobili strumentali e relativa partecipazione al reddito d’impresa.
La fattispecie riguardava un imprenditore individuale gestore di un immobile, di proprietà dello stesso operatore, adibito ad albergo.
L’imprenditore ha sempre tenuto distinto l’immobile dal patrimonio aziendale: i costi d’acquisto del fabbricato e tutti i successivi oneri non sono stati riportati sul libro dei cespiti; perciò, si voleva tenere il fabbricato quale componente del patrimonio personale.
Pertanto, all’atto della vendita dell’immobile la plusvalenza non è stata riportata quale componente positivo del reddito. Al contrario, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a comprendere nel reddito d’impresa anche la plusvalenza rettificando la dichiarazione dell’imprenditore albergatore, ritenendo l’immobile quale bene della ditta anche se non inserito nel libro dei cespiti.
Il recupero è stato oggetto di contenzioso e la Cassazione ha dato la soluzione di seguito illustrata.
La Corte motiva la decisione distinguendo fra le due tipologie d’immobili possibili: quelli destinati dall’imprenditore all’esercizio esclusivo dell’impresa e quelli non utilizzati direttamente.
Gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore sono da considerare strumentali per legge indipendentemente dall’iscrizione degli stessi nel libro contabile a ciò destinato.
Gli immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività o quelli dati in locazione o in comodato a terzi sono da considerare beni facenti parte del patrimonio dell’impresa solo se sussistono i due seguenti requisiti:
– deve trattarsi d’immobili strumentali per natura, cioè di immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
– deve riportarsi l’immobile nell’apposito libro contabile.
Per le imprese minori sono previste semplificazioni nelle rilevazioni nelle scritture contabili.
Perciò, stando a quanto rappresentato, nel caso esaminato dalla Corte poiché l’immobile era utilizzato esclusivamente dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività alberghiera lo stesso andava considerato facente parte del patrimonio aziendale e non già compreso nel patrimonio personale, il tutto indipendentemente da ogni rilevazione contabile.
Conseguentemente il recupero a tassazione della plusvalenza realizzata con la vendita del fabbricato era da considerare legittima.