Il curatore diventa sostituto d’imposta

di Redazione Wall Street Italia
31 Luglio 2006 16:40

Dopo decenni di attesa, proposte di legge, dibattiti, commissioni ministeriali, finalmente si procede all’adeguamento della disciplina della crisi dell’impresa. Le modifiche legislative sono state introdotte dal Governo con il provvedimento sulla competitività. Il Denaro propone un viaggio attraverso le principali novità.

In passato e fino all’emanazione del decreto 223/06 del 4 luglio scorso (decreto Bersani), molto si era discusso in dottrina e giurisprudenza sulla qualità di sostituto d’imposta del curatore fallimentare. La giurisprudenza. Per la Corte di cassazione (Cassazione 29 dicembre 1995, n. 13156; Cassazione 22 dicembre 1994, n. 11047; Cassazione 13 gennaio 1996, n. 237; Cassazione 26 agosto 1997, n. 8009), il curatore fallimentare (nonché i commissari della liquidazione coatta amministrativa e delle altre procedure concorsuali) dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta obbligati a effettuare le ritenute ai sensi dell’articolo 23 e seguenti, Dpr n. 600/1973. Infatti, richiamando quanto affermato dalla commissione tributaria centrale con decisione n. 3334 del 5 maggio 2001, l’elencazione contenuta nell’articolo 23 del dpr n. 600 del 1973 dei soggetti obbligati in qualità di sostituti di imposta ad operare la ritenuta alla fonte sulle somme identificate come redditi di lavoro dipendente è da intendersi come tassativa e, dunque, non comprende il curatore fallimentare al quale non compete l’eser-cizio dell’impresa ma esclusi-vamente l’obbligo di compiere gli atti che sono necessari per il soddisfacimento delle ragio-ni dei creditori.

Amministrazione
Per contro, l’Amministrazione finanziaria ha spesso sostenuto l’obbligo di effettuazione delle ritenute (risoluzione 3 marzo 1976, n. 8/190; risoluzione 25 novembre 1982, n. 15/3644), in quanto il curatore fallimentare è stato ritenuto un “continuatore” dell’attività dell’imprenditore fallito e non già un soggetto “autonomo”, non compreso tra quelli tassativamente elencati dall’articolo 23, Dpr n. 600/1973. Inoltre, le istruzioni al modello 770 prevedono espressamente l’obbligo di compilazione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta da parte dei curatori fallimentari e l’articolo 5, comma 5, Dpr n. 322/1998 (che ricalca l’abrogato articolo 10, ultimo comma, Dpr n. 600/1973) prevede l’obbligo generico di presentare le dichiarazioni del sostituto d’imposta anche durante la liquidazione (sebbene la Corte di cassazione abbia sostenuto con riferimento al previgente articolo 10 citato, che la disposizione sia applicabile alla liquidazione volontaria e non alle procedure concorsuali).

Obblighi preesistenti
Il ministero, inoltre, con pronunce mai corrette (ri-soluzione del 14 marzo 1979 n. 856) aveva sempre sostenuto l’obbligo, sussistente a carico del curatore fallimentare del-l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte per i redditi di lavoro dipendente liquidati dal curatore stesso, in considerazione del fatto che, se-condo la pronuncia di prassi richiamata, la posizione del curatore è strettamente connessa con la posizione del debitore fallito alla cui sfera l’attività deve essere ricondotta. L’obbligo, secondo la risoluzione si estendeva anche ad altre categorie di reddito soggette alla applicazione della ritenuta alla fonte nonché al compenso percepito dal curatore medesimo per le sue prestazioni di curatela il cui pagamento è a carico del patrimonio fallimentare. Va segnalato, peraltro, che la risoluzione del 1979 riprendeva il contenuto di una precedente pronuncia di prassi del 1976 a fronte dì una formulazione della norma sostanzialmente analoga a quella antecedente alla modifica in commento.

Decreto Bersani
L’articolo 37, comma 1 del decreto legge n. 223 del 2006 interviene direttamente sull’articolo 23 del dpr n. 600 del 1973 includendo espressamente tra i soggetti tenuti alla applicazione delle ritenute alla fonte i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. La modifica investe l’articolo 23 del dpr 600 che è dedicato alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ma si estende, in virtù dei rinvii contenuti nell’articolo 24 comma 1 e 25 comma 1 dello stesso decreto, anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai redditi di lavoro autonomo ed agli altri redditi. Come si legge nella relazione dì accompagnamento alla disposizione in commento, il nuovo dettato normativo permette di ricomprendere tra i sostituti di imposta tenuti a operare la ritenuta di acconto anche il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore, chiarendo che in tal modo si vuole intervenire sul piano normativo per superare la posizione della giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento consolidato da tempo, come detto, non attribuiva la posizione di sostituto di imposta ai predetti sog-getti.

Obblighi di ritenuta
La stessa norma in commento ha poi introdotto l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte anche in relazione ad ul-teriori componenti imponibili come redditi diversi quali gli obblighi di fare, non fare e permettere. Curatori fallimentari e commissari liquidatori dal 4 luglio 2006 sono chiamati all’adempimento degli obblighi dei sostituti di imposta su tutti i redditi erogati nell’esercizio delle loro funzioni. Sul piano pratico si tratta di un semplice vantaggio temporale da parte dell’Erario che, in tal guisa, anticipa di qualche mese l’incasso delle imposte dirette dovute dai percettori di redditi erogati in ambiti concorsuali. A fronte di tale vantaggio, tuttavia, si aggrava notevolmente il non già lieve carico di lavoro e di adempimenti dei professionisti con incarichi di curatore e commissario, i quali, con le tariffe dei compensi vecchie di ben 14 anni, saranno sempre meno attratti da tali attività.