La Romania brinda con i vini italiani. Secondo i dati del Patronato romeno del Vigneto e del Vino (Pnvv), riportati dal quotidiano Ziarul Financiar, nel periodo gennaio-maggio 2006, l’Italia risulta essere il terzo fornitore di vino della Romania, con 70.368 ettolitri venduti a fronte degli appena 1.206 ettolitri nello stesso periodo del 2005. Il forte aumento è dovuto all’insoddisfacente produzione locale dello scorso anno, pari a soli 3,2 milioni di ettolitri (il 48 per cento della produzione del 2004), che ha portato le importazioni romene di vino ad oltre 330.000 ettolitri nei primi cinque mesi del 2006 (per un valore di 10,6 milioni di euro), quasi 42 volte di più della quantità dello stesso periodo del 2005.
Tra i principali fornitori, al primo posto vi è la Spagna con quasi 150.000 ettolitri venduti (contro 178 ettolitri nel 2005), che supera la Repubblica di Moldova, storicamente primo partner della Romania in questo settore, che con 101.612 ettolitri venduti passa al secondo posto (2.507 ettolitri nel 2005). Ma come viene regolato l’import dei prodotti vitivinicoli nel Paese? Il dazio doganale applicato alle importazioni di vini (il dato si riferisce al 2005 e non ha subito modifiche sostanziali) è del 60 per cento, con un contingente d’esenzione per un quantitativo di 60.000 ettolitri provenienti dall’Ue. Per poter usufruire di tale agevolazione la merce deve essere accompagnata dal certificato di origine Eur1 e l’importatore deve essere in possesso del relativo certificato di importazione rilasciato dal locale Ministero dell’Economia e Commercio.
Allo sdoganamento si pagano inoltre le accise (previste dalla Legge 571 per l’approvazione del Codice Fiscale, modificata con l’Ordinanza di Urgenza n. 24 del 24.03.2005, approvata con la Legge n. 164 dell’1.06.2005) solo per i vini spumanti per un valore di 34,05 euro/ettolitro di prodotto.
Gli impianti ed i macchinari per l’industria enologica e per l’imbottigliamento importati dall’Ue sono esenti dal pagamento del dazio doganali (se accompagnati dal certificato di origine Eur1).
Per le talee senza radici e marze di viti (voce doganale 06021010 della Tariffa Doganale Armonizzata) importate dall’Ue viene pagato un dazio agevolato del 15 per cento (se accompagnate dal certificato di origine Eur1).
Il dazio doganale e le accise vengono calcolate ad valorem sul valore della fattura in dogana (consegna Cif, Cip, ecc.).
L’Iva è del 19 per cento ed è calcolata sulla somma: valore della fattura in dogana + dazio doganale +
accise. Per i vini spumanti, l’importatore ha altresì l’obbligo acquisire le etichette di marcatura, che devono essere inviati al produttore per essere applicati sui vini imbottigliati da esportare.
I documenti necessari allo sdoganamento dei vini importati sono: fattura commerciale, che deve contenere tutti i dati necessari alla completa identificazione della merce; lista colli; documenti di trasporto internazionale; dichiarazione di conformità in originale (compresa la traduzione in romeno fatta su propria responsabilità dall’importatore); certificato di qualità in originale (compresa la traduzione);
obollettini di analisi; certificato di origine Eur 1.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità, il certificato di qualità ed i bollettini di analisi, non viene utilizzata una modulistica specifica.
La qualità dei vini, delle altre bevande derivate dal mosto e dei distillati importati deve essere provata tramite dichiarazioni di conformità, certificati di qualità, bollettini di analisi rilasciati da laboratori riconosciuti nel paese di origine, tramite i quali il produttore possa dimostrare che il prodotto soddisfi il livello qualitativo garantito.
L’importatore deve confermare la certificazione rilasciata dai Paesi di origine dei prodotti ed il contenuto delle etichette.
Per l’etichettatura, la normativa rilevante è quella contenuta nella Decisione Governativa n. 1134 del 10.10.2005, per l’approvazione delle Norme Metodologiche di applicazione della Legge della vite e del vino nel sistema dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo n. 244/2002).
L’imbottigliamento in vetro è obbligatorio nel caso dei vini con denominazione di origine (obbligatoria la chiusura con tappi di sughero o derivati dal sughero, o a filetto), vini di qualità superiore — Vs, dell’acquavite e dei vini speciali. L’utilizzazione degli imballaggi plastici e di altri materiali autorizzati è consentita solo per i vini da tavola, etichettati conformemente alla legge.