La Tobin Tax è l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012). Sono tre le diverse fattispecie su cui trova applicazione la Tobin tax e sono:
- trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi
- operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari e altri valori mobiliari
- operazioni ad alta frequenza, effettuate sul mercato finanziario italiano.
I trasferimenti di proprietà di azioni
Per quanto concerne le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, è soggetto all’imposta con l’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario.
Sono escluse dall’applicazione della Tobin Tax:
- operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari
- operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli
- trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro.
A pagare l’imposta è l’acquirente inteso come il soggetto a favore di cui avviene il trasferimento della proprietà, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto. Al versamento della Tobin Tax però devono provvedere banche, società fiduciarie ed imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti.
La base imponibile è costituita dal “valore della transazione” che è individuato nel valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto. L’imposta è dovuta in misura proporzionale, con le seguenti aliquote:
- 0,20% sui trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
- 0,10% sui trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari.
Operazioni sui strumenti finanziari derivati
La Tobin tax trova applicazione anche sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari. L’imposta si applica, quindi, agli strumenti finanziari derivati che riguardano prevalentemente azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi degli stessi. Pertanto l’imposta non è dovuta in relazione agli strumenti finanziari derivati relativi ad obbligazioni, merci, tassi di interesse e valute.
I soggetti passivi del tributo sono le controparti delle operazioni, ma il versamento è effettuato dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni. L’imposta è dovuta in misura fissa facendo riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto negli ammontari indicati nella tabella allegata alla Legge n. 228/2012. Tali ammontari inoltre si riducono a 1/5 se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Anche in questo caso il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto, per le operazioni su strumenti finanziari derivati, e del trasferimento della titolarità, per le operazioni sui valori mobiliari.
Operazioni ad “alta frequenza”
Infine la Tobin Tax trova applicazione anche sulle cosiddette “operazioni ad alta frequenza”, ossia quelle operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi e strumenti derivati, generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.
A pagare l’imposta in tal caso è il soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, ossia colui che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni. Tuttavia, anche in tal caso, l’imposta è prelevata e versata dall’intermediario che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Nel caso di operazioni ad “alta frequenza”, la base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60% rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione. Infine l’imposta – che si applica con l’aliquota dello 0,02% – dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di invio, cancellazione o modifica degli ordini.
Fonte principale: Agenzia delle Entrate