Economia

Fisco ribadisce ruolo contenzioso con contribuente per studi settore

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

(Teleborsa) – Il Fisco, con una circolare, ha ribadito oggi la centralità del contenzioso con il contribuente per l’accertamento degli scostamenti rispetto agli studi di settore, dopo che sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, confermandone la legittimità. Secondo tale giurisprudenza di legittimità, la presenza di uno scostamento fra le dichiarazioni dei contribuenti e quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello “normale” in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante, “legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.Ne consegue che “è il contraddittorio l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore”. Devono ritenersi viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controverse. Il principio dell’obbligatorietà dell’instaurazione della fase del contraddittorio con il contribuente, a pena di nullità dell’atto, produce effetti anche sulla motivazione dell’avviso di accertamento. Qualora, a seguito dell’invito al contraddittorio, il contribuente sia rimasto inerte, la motivazione dell’atto può basarsi unicamente sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato.