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FISCO: ECCO IL DOCUMENTO CHE DA’ IL VIA AI CONTROLLI

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(WSI) –
Con la circolare applicativa diffusa dall’Agenzia delle Entrate diventa possibile richiedere alle banche ogni informazione sui loro clienti. In arrivo anche l’anagrafe dei rapporti tra intermediari finanziari e cittadini.

Da ieri il Grande fratello fiscale che ci spierà nel tentativo di farci pagare più tasse ha le sue istruzioni per l’uso. L’Agenzia delle Entrate ha diramato infatti una circolare che dà applicazione alla Finanziaria 2005, i cui effetti sono stati però rafforzati dal decreto Visco-Bersani. Dietro allo schermo rappresentato dalle “liberalizzazioni” di taxisti, avvocati e commercialisti, è passato un pacchetto di misure con un obiettivo preciso: rendere tracciabili, cioé identificabili fino all’ultimo cent, tutti i movimenti di denaro effettuati da imprese, artigiani, commercianti, professionisti e comuni cittadini.

Quel che rimaneva del segreto bancario è stato polverizzato né possiamo addurre il diritto alla privacy: l’amministrazione finanziaria e in particolare la Polizia tributaria possono infischiarsene, “in considerazione del rilevante interesse pubblico”, fa sapere l’Agenzia delle entrate nella circolare di ieri. Conti correnti bancari e postali, investimenti in titoli, quote di fondi comuni, polizze integrative, ma anche contratti di leasing, di finanziamento e più in generale ogni forma di spesa o di incasso.

Perfino il semplice deposito di preziosi presso una struttura specializzata: il Grande fratello fiscale ha mille canali per ricostruire presuntivamente il nostro reddito. E non deve agire col mandato dell’autorità giudiziaria, anche perché l’onere della prova è trasferito in capo al contribuente. Sarà lui a dover dimostrare, carte alla mano, di non aver evaso le tasse. Non il contrario. Basterà un nonnulla per innescare l’indagine, anche un solo pagamento, un assegno, una strisciata della carta di credito: il Fisco potrà chiedere spiegazione sui singoli movimenti effettuati. Un vero guaio per gli smemorati.

In base all’interpretazione estensiva data ieri dall’Agenzia delle entrate, visto che la Visco-Bersani inasprisce alcune norme della Finanziaria 2005, potremmo essere chiamati a ricostruire i nostri movimenti bancari e finanziari dal 1° gennaio 1999. Per i lavoratori autonomi, poi, le nuove norme hanno un effetto dirompente. Un artigiano, per esempio, non guadagna soltanto se incassa, ma anche se preleva del denaro: ogni prelievo per cui non sia chiaramente indicato il destinatario diventa un’operazione presuntivamente in nero, collegabile alla sua attività lavorativa. Più Grande fratello di così era difficile immaginare.

Pubblichiamo qui di seguito ampi stralci della circolare diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate che spiega come dare applicazione al decreto ViscoBersani, entrato in vigore lo scorso mese di agosto. Il testo in chiaro è quello tratto dalla circolare. In neretto le nostre spiegazioni.

Accertamenti finanziari
L’attività istruttoria che nel lessico comune […] si è consolidata come quella delle “indagini bancarie” e, talvolta, ancor più impropriamente degli “accertamenti ” bancari, […] deve invece registrare quantomeno anche l’aggettivazione di “finanziarie”, in aderenza alla dimensione e alla destinazione assunte dal più incisivo e penetrante degli strumenti d’indagine , su richiesta e non, in quanto deputato a operare ben oltre il ristretto piano dei conti correnti bancari e postali per intercettare, invece, anche il più vasto e articolato ambito generale del mercato finanziario […].

Da bancarie le indagini diventano finanziarie e mettono nel mirino tutta una serie di soggetti che hanno in comune una caratteristica: si trovano a gestire transazioni – per conto dei contribuenti – transazioni in denaro o compravendita di beni mobili e immobili che comportino il passaggio di somme più o meno elevate. Per rendere efficace il nuovo sistema dei controlli si verifica quello che la stessa agenzia delle entrate non esita a definire il “totale superamento” del segretop bancario.

Si tratta di un naturale approdo della lunga evoluzione che si è mossa nel solco dell’indirizzo segnato dalla […] Corte Costituzionale (Sentenza n. 51 del 18 febbraio1992), in cui gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore hanno condotto a un totale superamento del cosiddetto segreto bancario e a un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell’Amministrazione finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza in fatto di informazioni irrinunciabili per l’attività di controllo e di accertamento. […]

Si è consolidata la ratio che – a far data dalla legge n. 413 del 1991 – ha ispirato l’intera procedura in predicato, ma che, pur revocando l’obbligo della preventiva dimostrazione di una evasione rilevante per giustificare una ricostruzione, su base presuntiva, di ricavi e compensi, non era finora riuscita a esprimere un forte e chiaro dato giuridico. Posto che gli esiti delle indagini in questione costituiscono, per espressa volontà di legge, una componente essenziale delle varie forme di accertamento, il legislatore si è dato cura di rivitalizzarne la metodologia acquisitiva, recependo anche l’intento di espandere la tendenza a capovolgerne l’onere della prova, atteso che anche il giudice delle leggi ha statuito che la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo strumento presuntivo non viola l’articolo 53 della Costituzione.

Come dire che in materia di indagini creditizie e finanziarie il legislatore della Finanziaria 2005 ha sbloccato non solo la politica di efficienza ma anche quella dell’equità e della neutralità del “rischio indagini” – rispetto alle diverse forme di investimento e di diversificazione degli impieghi -, cancellando anche ogni residuo di complicanza interpretativa delle norme relative e di sperequazione soggettiva e oggettiva di riferimento. Dunque, oltre a non essere necessario un provvedimento della magistratura per dal luogo ai controlli, l’onere della prova è rovesciato tutto sul contribuente. Sarà lui a dover dimostrare di non aver evaso le tasse e non il copntrario.

In tale contesto, infatti, la legge ha anche ovviato a una palese disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza dell’indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti – ricorrendone i presupposti – sia come ricavi che come compensi. Fermo restando che, seppure in base alla vigente disciplina il valore probatorio di dati, notizie e documenti, regolarmente acquisiti, non è rigorosamente condizionato dal preventivo esperimento del c.d. contraddittorio, la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente asserito che tale esperimento, pur non rappresentando un obbligo ma una mera facoltà, si raccomanda per principio di economicità amministrativa. […]

Intermediari coinvolti

Per chiarire la portata delle “indagini finanziarie”, nel capitolo primo, (Ambito soggettivo), l’Agenzia delle Entrate fa un elenco minuzionso degli intermediari su cui il Fisco potrà fare i controlli e ricostruire presuntivamente il reddito dei contribuenti. Eccolo. Banche, Poste Italiane Spa, […] Soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 comma 1del Testo Unico Bancario (Tub). Sono soggetti che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento (tra cui emissione e gestione di carte di credito, trasferimento fondi sotto qualsiasi forma), intermediazione in cambi. […]

Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico. Si tratta delle Holding di partecipazione, iscritte in un’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 del Tub. Soggetti che rilasciano garanzie a favore di Banche nell’interesse deli appartenenti ai soggetti stessi. Rientrano in tale categoria i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, iscritte alla sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del Tub. […] Soggetti che esercitano l’attività di cambiavalute. Soggetti detti “casse peota” che esercitano la raccolta in ambito locale di modesti impoprti, nonché l’eriogazione di prestiti senza fini di lucro. […].

Agenti in attività finanziaria […] che svolgono attività di varia natura come, ad esempio, custodia, trasporto valori, commercio in oro, gestione cvase da gioco, oltre asd attività come quella immobiliare, dell’esercizio di case d’asta, del recupero crediti, ecc. Operatori professionali in oro. […] Si tratta di soggettività che interessano pur esse l’attività istruttoria in commento, in quanto il loro operato può dare origine a operazioni finanziarie vere e proprie, come quelle esercitate dalle banche situate nelle zone di Arezzo e Valenza Po (prestiti in oro, creazioni di garanzie, ecc). Istituti di moneta elettronica. […]

Imprese di investimento. Trattasi, normalmente delle imprese di investimento mobiliare (Sim), diverse dalle banche, tuttavia autorizzate, insieme a queste ultime a svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico. […] La loro attiovità principale è quella dell’intermediazione titoli e di collocamento per le nuove quotazioni di imprese. Gestiscono, inoltre, patrimoni e raccolgono risparmio; in particolare possono negoziare azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, prodotti derivati, collocare e distribuire strumenti finanziari.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), [vale a dire ] fondi comuni di investimento e nelle Sicav. […] Il fondo comune, naturalmente, è da intendersi in senso ampio e quindi riferibile ai fondi mobiliari aperti, chiusi e immobiliari. Si ricorda altresì che fondi e Sicav possono essere di diritto italiano o armonizzati Ue e non armonizzati Ue; questi ultimi sono liberi da vincoli e limitazioni previste dalla legge comunitaria e quindi considerati nettamente speculativi. Società di gestione del risparmio (Sgr) che possono gestire anche il patrimonio delle Sicav e i fondi pensione; tale gestione si realizza, a sua volta, mediante l’investimento avente per oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili […] fondi speculativi (quote di hedge fund esteri per le quali non è prevista l’emissione dei relativi certificati). Società fiduciarie […].

I controlli sui movimenti possono partire dal 1999

La pervasività delle verifiche non sarà però soltanti fisica ma anche temporale, nel senso che, di fatto, l’Agenzia delle entrate si sente autorizzata ad andare indietro di parecchi anni (almeno cinque) per ricostruire i movimenti del contribuente. Ecco, di seguito, il relativo passaggio che compare nell’introduzione al documento diffuso ieri.

Sotto altro profilo, va altresì precisato che […] la decorrenza di taluni degli effetti delle modifiche strutturali, nei confronti sia degli intermediari richiesti che dei contribuenti controllati, non può non interessare anche i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005). E ciò, per l’indubbia natura procedimentale delle stesse, che non hanno mutato né il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi né, tanto meno, quello sanzionatorio, laddove l’espansione della valenza probatoria degli esiti acquisiti trova una naturale e concreta sterilizzazione nelle prerogative che la stessa legge conferma per quanto riguarda la effettiva tutela e garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione).

Sarebbe pertanto improprio invocare l’irretroattività delle nuove disposizioni sol perché sul piano della tecnica legislativa non è stata espressa, almeno immediatamente, un’esplicita volontà in senso contrario, considerato che siffatto opposto principio si è abbondantemente consolidato nel nostro sistema, avendo trovato applicazione ripetuta in analoghe occasioni, remote e anche recenti. Principio, peraltro, non contraddetto dallo Statuto dei diritti del contribuente, in quanto non disgiunto da quello della certezza del diritto e anzi correlato in senso assoluto a quello dell’affidamento per il contribuente a non vedersi ribaltare le regole “in corsa” ma solo quando è venuto a mutare, anche in via interpretativa, il profilo sostanziale del rapporto giuridico d’imposta.

Dunque, se si stabilisce che possono essere oggetto di controllo “i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005)”, come recita la circolare delle Entrate, le verifiche con il nuovo sistema potrebbero risalire addirittura al 1° gennaio 1999. Assumendo che i soggetti fiscali sono tenuti a conservare documentazione utile ai fini Iva e Irpef per 5 anni, infatti, la retroattività del nuovo sistema ci porta al ’99.

L’anagrafe dei rapporti

La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita con l’implementazione del sistema dell’Anagrafe tributaria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l’art. 37, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto – nella stessa logica dell’Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta rivisitata e rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta attuazione – l’istituzione della “anagrafe dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti.

Quest’ultima sarà archiviata in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria e alimentata da comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. La banca dati, la cui operatività è demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà aggiornata a partire dai rapporti intrattenuti con gli intermediari ancora in essere al 1° gennaio 2005 e non cessati prima della predetta data.[…] Dunque, gli accertamenti finanziari, partono nella loro forma più completa, vale a dire digitale, per lo meno dal 1° gennaio dello scorso anno. Tutti i movimenti di denaro, o di beni, intrattenuti con gli intermediari censiti dall’Agenzia delle Entrate, può contribuire a ricostruire un reddito presuntivo diverso da qullo dichiarato. Le informazioni viaggiano online

A seguito dell’emanazione di tutti i citati provvedimenti direttoriali, e in particolare del provvedimento del 22 dicembre 2005, l’architettura della nuova procedura risulta articolata sulla informatizzazione del flusso delle richieste e delle risposte in maniera aperta, così da consentire a ogni istituto creditizio e finanziario, con semplici modifiche software non comportanti onerosi adeguamenti di sistema, di “scambiare” le necessarie informazioni in materia con l’Agenzia.

Il meccanismo prevede infatti l’utilizzo del formato Xml, quale contenitore in cui inserire le informazioni, le cui specifiche tecniche e relative istruzioni operative sono allegate al citato provvedimento. Il file Xml, inoltre, viaggia crittografato, al fine di evitare ogni intromissione di soggetti estranei al mittente e al destinatario, e in quanto firmato elettronicamente garantisce la corretta sottoscrizione degli atti istruttori. Il canale trasmissivo, infine, si fonda sulla posta elettronica certificata – le cui regole di utilizzo sono fissate dal regolamento emanato con il Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 e dal decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005 – la quale consente di produrre gli stessi effetti giuridici che attualmente sono tipici delle notifiche a mezzo raccomandata. […]

In definitiva, la legge, sia pure rinviando al citato provvedimento per le specifiche modalità di attuazione, ha convertito in flusso telematico quanto già finora gestito su supporto cartaceo e disponibile informaticamente presso gli intermediari, fermo restando che l’operatività del sistema di richiesta è condizionata dalle prescritte autorizzazioni, rilasciate dai competenti organi sovraordinati.

Sotto tale profilo, è opportuno sottolineare che la richiesta di tale autorizzazione, in corrispondenza a quanto verrà precisato al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, essendo rapportata in precedenza ai soli soggetti banche e poste, deve essere ora riferita – ove occorra – anche alle altre tipologie di intermediari indicate dai novellati numeri 7). Al fine di scongiurare ogni eventuale eccesso nell’utilizzo delle potenzialità offerte dalla innovativa procedura telematica, è solo il caso di aggiungere che, non solo in funzione delle effettive necessità istruttorie (subordinate alla prevedibile proficuità dei relativi esiti) ma anche sul piano della riservatezza, è opportuno modulare, con maggiore attenzione rispetto al passato, le richieste sulle categorie di operatori finanziari compatibili con la posizione del soggetto sottoposto a controllo.

In altri termini, anche allo scopo di evitare una diffusa divulgazione dell’esistenza di un’indagine nominativa, si vuole richiamare l’attenzione degli organi procedenti a un utilizzo dello strumento istruttorio coerentemente con le indispensabili necessità della specifica indagine. Nella stessa ottica di meglio calibrare dette necessità istruttorie e di dimensionarne in maniera più mirata il campo di indagine, l’art. 37, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006 ha previsto un’apposita base informativa consistente in una banca dati dei rapporti intrattenuti con gli intermediari (vedi più precisamente il successivo paragrafo 3.3.1 e il Capitolo Ottavo). Questo passaggio della circolare chiarisce invece come è possibile che le operazioni bancarie e non risalenti agli scorsi anni possano essere oggetto di interrogazione e successiva indagine finanziaria. Il formato Xml, in cui vengono convertiti gli archivi, assicura la possibilità di ampliare retroattivamente i controlli.

Le operazioni insignificanti

Nella tabella allegato 1 al provvedimento in esame, sono presenti le operazioni significative ai fini dei controlli. Fra quelle non significative si segnalano in primo luogo quelle relative al pagamento e al collocamento di prodotti assicurativi, nonché le operazioni effettuate tra intermediari finanziari (banca-banca/ fondi propri). Successivamente alla pubblicazione del provvedimento, in risposta ad ulteriori richieste di chiarimenti pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono state individuate talune operazioni da non rilevare, se effettuate per cassa.

In particolare sono escluse: – pagamento di ticket sanitari; – pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive; – pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati; – acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere; – pagamenti o incassi effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici. Tali pagamenti, anche se effettuati tramite Rid, Mav, Rav, sono da escludere. Infine sono da escludere operazioni eseguite da particolari soggetti come le operazioni effettuate dagli addetti alla custodia e trasporto valori, dai pubblici ufficiali e dai coadiutori di giustizia. Visto che in tutto restano fuori dai controlli alcuni casi limite, se ne desume che tutte le altre transazioni che comportino un passaggio di denaro o di valori, possono essere assunte per determinare un reddito presuntivo diverso da quello dichiarato.

Conti correnti intestati a terzi

Un ulteriore approfondimento del dato normativo contenuto nei citati numeri 2) degli artt. 32 del Dpr n. 600 del 1973 e 51 del Dpr n. 633 del 1972 si rende necessario con riferimento all’intestazione soggettiva fittizia dei “conti”, intesa come strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al disponente un illecito risparmio di imposta.

Si tratta ovviamente di un’ipotesi di “disponibilità” diversa da quella già considerata ed esplicitata nel paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, concernente le legittime facoltà di disposizione dei conti intestati a soggetti diversi da quello controllato in virtù di deleghe espresse rilasciate all’intermediario, per gli effetti delle quali si fa rinvio, in tema di rapporti parentali, all’analisi raccomandata dalla sentenza della Cassazione n. 8826 del 28 giugno 2001, sul titolo sottostante le deleghe medesime. Afferma, in proposito, la Suprema Corte che in tale ambito di rapporti (figlio/genitori) la presunta imputabilità al delegato delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti del delegante resta “su un piano enunciativo” qualora l’ufficio non provi che le operazioni compiute sono effettivamente “ascrivibili alle operazioni proprie del rappresentante”.

Comunque, nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa, risulta ormai fuori di dubbio l’estendibilità delle indagini ai conti di “terzi”, cioè di soggetti non interessati dall’attività di controllo, atteso che – per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassazione n. 2738/2001) – le citate disposizioni, utilizzando la locuzione “i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti”, legittimano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

[…] Ciò premesso, per quanto riguarda l’operatività delle anzidette disposizioni, con riguardo all’attività istruttoria in questione, resta inteso che, in via di principio, le potestà di cui ai numeri 2) e 7) trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. È indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è “fittizia o comunque è superata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione “bancaria” acquisita (in tal senso, Cassazione nn. 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003).

Il codice fiscale diventa protagonista

Per tutte le operazioni, salvo che esse siano collegate a un rapporto o servizio già evidenziato, le determinazioni previste dal nuovo assetto informativo come modificato dalla citata legge di conversione n. 248 del 2005 – esigono che dal 1° gennaio 2006 gli intermediari finanziari (in primis banche e poste, che forniscono prodotti specifici) devono uniformarsi e ottemperare, anche attraverso la rilevazione ed evidenziazione del codice fiscale, al disposto del sesto comma dell’art. 7 del Dpr n. 605 del 1973, già novellato dalla legge.

Giova comunque precisare che l’art. 2, comma 14-ter, della citata legge di conversione, per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2006, ha limitato l’acquisizione degli elementi relativi ad un’operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo soltanto a quelli che hanno alimentato, per qualità e quantità, la base informativa della procedura antiriciclaggio (Aui). Ciò equivale ad escludere dall’ambito di acquisibilità tutte le operazioni che tipologicamente non sono ricomprese nella procedura di rilevazione ai fini del riciclaggio o che pur essendovi ricomprese, ne fuoriescono perché di importo, anche frazionato, inferiore al limite complessivo di 12.500 euro. […]

Sotto il profilo oggettivo, occorre rilevare che lo stesso sesto comma risulta implementato poiché la legge ha esteso dal 1° gennaio 2005 l’obbligo di rilevazione e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con gli operatori “qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria”. Per quanto riguarda lo stretto ambito operativo, occorre preliminarmente sottolineare che il predetto ampliamento oggettivo dell’obbligo di rilevazione e di evidenziazione, […] è stato differito al 1° gennaio 2006 in virtù del comma 14-bis dell’articolo 1 della legge n. 248 del 2005 di conversione del decreto legge n. 203 del 2005. Dunque ogni operazione compiuta da ciascun contribuente, attraverso il codice fiscale, è immediatamente riconducibile a lui.

Controlli possibili su singole operazioni

Il nuovo numero 7) del primo comma dell’art. 32 del Dpr. n. 600 del 1973, come modificato dal comma 402 dell’art. 1 della legge, riconosce all’Amministrazione finanziaria la facoltà di richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane SpA, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf, può essere richiesto, fra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. In sintesi, dunque, la legge finanziaria 2005 ha: – proceduto a omogeneizzare i poteri istruttori esercitabili nei confronti delle società fiduciarie e quelli contemplati per le banche (e per gli altri intermediari finanziari); – stabilito la possibilità di formulare, nei confronti delle sole società fiduciarie, richieste mirate, finalizzate alla individuazione dei titolari di beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

Lo stesso comma 402 ha inoltre anche modificato il numero 5) dell’art. 32 del Dpr. n. 600 del 1973, in virtù del quale l’Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni circa le operazioni poste in essere dagli organi e dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dalle società ed enti di assicurazione e dalle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi a favore di soggetti indicati singolarmente o per categorie.

Proprio per effetto della riforma, tale modalità di accertamento non si applica alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, soggetti tutti che rimangono, invece, compresi nel successivo numero 7) del medesimo art. 32. Da notare che non serve un provvedimento di un tribunale: l’indagine finanziaria diventa un atto amministrativo.

Il “regime presuntivo” anche per gli autonomi

Il comma 402, lettera a), numero 1.1, dell’art. 1 della legge, con riferimento all’art. 32, primo comma, punto. 2), del Dpr n. 600 del 1973, ha esteso ai lavoratori autonomi la presunzione di “compensi” ai prelevamenti e agli importi riscossi per i quali non siano stati indicati i beneficiari […]. In sostanza, tale norma ha esteso, ai fini delle imposte sui redditi, ai lavoratori autonomi il regime presuntivo di imponibilità oltre che alle operazioni di accredito/versamenti anche a quelle di addebito/prelevamenti o somme riscosse.

Quanto all’elemento additivo che associa ai prelevamenti gli “importi riscossi”, e che deriva sostanzialmente dall’estensione della disciplina alle singole operazioni, si rinvia a quanto più in generale già precisato nella premessa […], richiamando l’attenzione sulla specifica novità che porta a considerare alla stessa stregua dei prelevamenti anche le singole operazioni fuori conto del cambio di assegni o di valute ovvero altre operazioni che non si realizzano – attraverso l’intermediario – in versamenti a favore di se stesso o di altri beneficiari.

Evidentemente, l’anzidetta disposizione intende valorizzare l’analisi, da parte dell’ufficio procedente, della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal lavoratore autonomo, e correlare tale maggiore capacità con le ulteriori operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente “in nero”[…]; e ciò, secondo una ragionevole regola di comune esperienza che lo stesso legislatore ha tenuto presente e sulla quale ha fondato il meccanismo presuntivo che consente, a certe condizioni, addirittura di riprendere totalmente a tassazione i prelevamenti non giustificati.

La disposizione stessa, peraltro, è stata adottata nel contesto di una rivisitazione complessiva dei poteri istruttori in funzione di irrobustimento della specifica attività di controllo, soprattutto con riguardo a quelle ipotesi in cui – anche in un’ottica di equità sostanziale rispetto al diverso trattamento prima riservato alle categorie imprenditoriali – la sottrazione di materia imponibile non è assolutamente da escludere.

Anche con riguardo ai prelevamenti dei professionisti valgono pertanto gli stessi argomenti comunemente addotti in relazione all’effi cacia probatoria dei versamenti e dei prelevamenti già consentita dalla disciplina previgente per le imprese; efficacia probatoria che non ha sinora trovato smentite da parte della giurisprudenza, neanche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Semmai, il mantenimento dell’esclusione dei professionisti e dei loro “compensi” dall’ambito applicativo della presunzione avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di incostituzionalità, in quanto irragionevole discriminante tra le due categorie di contribuenti che, invece, ai fini Iva erano già trattate allo stesso modo […].

Sotto il profilo di legittimità costituzionale, si fa rinvio a quanto affermato dalla Consulta – con sentenza del 6 giugno 2005, n. 225 -, di cui si riferisce ampiamente nel paragrafo 5.5 con particolare alla tematica della deducibilità dei costi non contabilizzati, anticipando in questa sede che la presunzione circa i prelevamenti effettuati dai professionisti non risulta neppure essa lesiva del principio di eguaglianza tra detentori o meno di conti bancari, atteso che la stessa è suscettibile di prova contraria attraverso l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate dai conti. Dunque non solo gli incassi, ma anche le spese vengono assunte come parametro per determinare, presuntivamente, il reddito di ogni singolo contribuente.

La tracciabilità dei pagamenti

Anche al fine di meglio specificare l’applicazione della novella di cui al punto precedente, l’art. 35, comma 12, del decreto legge n. 223 del 2006 ha modificato l’art. 19 del Dpr n. 600 del 1973 in tema di adempimenti contabili degli esercenti arti e professioni, prevedendo – attraverso l’inserimento di due nuovi commi, terzo e quarto – la tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Inoltre, i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. La circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 7, ha precisato che per quanto riguarda i conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione.

Ciò significa che gli stessi possono essere utilizzati per effettuare operazioni anche a titolo personale, ferma restando la possibilità di utilizzo dei “prelevamenti personali” […]. L’obbligo di istituzione del conto corrente bancario o postale per le finalità di cui sopra decorre dall’entrata in vigore del citato decreto legge (4 luglio 2006). […]

L’originario limite di 100 euro […] “si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro”. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, la stessa circolare n. 28 precisa che “l’obbligo di riscuotere i compensi […] mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. (12 agosto 2006).

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