L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina, automaticamente, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti (anche tributari), ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere al di là della capacità dei beni lasciati dal defunto.
Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza n. 6488, depositata lo scorso 19 marzo, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia, favorevole al contribuente, di una Commissione tributaria regionale. La pronuncia della Suprema Corte ha preso spunto dalla vicenda che ha visto protagonista un erede che aveva impugnato prima presso la Commissione tributaria provinciale, poi presso quella regionale una cartella esattoriale con la quale l’ufficio tributario aveva iscritto a ruolo una somma relativa all’Irpef non versata dal defunto.
La contribuente ricorreva adducendo la propria estraneità alla pretesa tributaria, considerato che aveva accettato l’eredità con beneficio d’ inventario.
Un ricorso accolto dalla Ctp , con i giudici di secondo grado che respingevano l’appello dell’ufficio affermando che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario fa venire meno l’obbligo dell’erede di rispondere del debito tributario del de cuius “…concernente la parte ad esso trasmissibile…”. Una soluzione che si basa sui dettami dei principi generali disposti dal Codice Civile. Secondo quanto stabilito dall’articolo 490 cc, l’effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto: l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Una facoltà permessa dal legislatore , quella dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, poiché all’apertura della successione non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno l’eredità.
Un istituto giuridico posto evidentemente a favore esclusivo dell’erede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni che gli sono stati trasmessi in eredità , e quindi al solo attivo; pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle obbligatozioni già assunte dal defunto.
La Corte di Cassazione , dal canto suo , ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria regionale , affermando che , nel momento in cui l’erede accetta l’eredità con beneficio d’inventario, egli comunque “….può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione…”.
Non si viene dunque a creare un ombrello sotto cui ripararsi . Infatti, sulla base del contenuto letterale della sentenza che stiamo esaminando, per i Supremi Giudici , l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ( e dunque senza esclusione per quelli tributari), “….ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius…”.
Una posizione già espressa nella sentenza n. 7792 del 2005 ed esplicitamente richiamata nella pronuncia in esame , quando si afferma che “..la giurisprudenza tributaria, avendo ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali, esso per la sua qualità, sia obbligato..”.
Questo, in altre parole, vuol dire che, in caso di contestazioni, è compito delle Commissioni tributarie decidere in che misura l’erede, che ha accettato con beneficio d’inventario, sia tenuto al pagamento del debito d’imposta tributarie.
di Alberto Savarese