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Detrazioni: Calcolo Iva delle cessazioni parziali

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di Rosa Rutigliano

Con la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito il caso della cessione parziale dei crediti Iva chiesti a rimborso, giusta articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Infatti diverse Direzioni regionali avevano avanzato richieste di chiarimento all’Agenzia in merito alla possibilità di cedere parzialmente il credito Iva chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale; di cedere, cioè, la quota di credito eccedente il limite massimo di 516.456,90 euro erogato direttamente dal concessionario della riscossione secondo quanto disposto all’articolo 34, 1 comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il caso si verifica perché il concessionario della riscossione e gli uffici periferici delle Entrate eseguono in tempi diversi il rimborso dei crediti di rispettiva competenza. D’altronde, quando la cessione segue il rimborso eseguito dal concessionario, la stessa cessione non può che riguardare solo una parte del credito originariamente chiesto a rimborso.
Infatti, il rimborso del credito Iva è eseguito direttamente dal cessionario competente per territorio nei limiti dell’importo citato, mentre il rimborso dell’eccedenza spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del contribuente.
La richiesta di rimborso è avanzata mediante la presentazione di apposito modello al concessionario a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui il credito è maturato e fine al termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale.
Le istruzioni al modello precisano che l’eccedenza del credito chiesta a rimborso va indicata in un apposito rigo.
Il concessionario, ricevuta la richiesta di rimborso, invia al competente ufficio delle Entrate copia della richiesta stessa, unitamente alla fideiussione ed alla documentazione richiesta al contribuente.
Se entro 40 giorni l’ufficio periferico non comunica la sospensione del rimborso, il concessionario, entro i 20 giorni successivi, provvede al rimborso sul conto fiscale dell’ammontare del credito di 516.456,90 euro.
Per la parte eccedente, l’ufficio delle Entrate effettua i controlli formali e sostanziali finalizzati alla verifica di eventuali cause ostative all’erogazione del rimborso, in mancanza delle quali l’ufficio esegue il rimborso mediante disposizione di pagamento trasmessa al concessionario che provvede entro i 20 giorni successivi.
Perciò, la procedura di rimborso per crediti eccedenti l’importo di 516.456,20 euro comporta l’intervento di due soggetti distinti, ancorché l’intero credito sia scaturente dall’unica dichiarazione annuale.
In virtù di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 6 settembre 2006, n. 103, ritiene che possa essere ceduta a terzi l’eccedenza di credito che deve rimborsare l’ufficio locale dopo il rimborso della quota di competenza del concessionario.
L’Agenzia precisa altresì che la cessione non può alterare il rapporto originario obbligatorio di diritto pubblico esistente tra l’Amministrazione Finanziaria ed il cedente del credito: la quota di Iva rimborsabile dall’ufficio non può essere ulteriormente frazionata tra più cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria.
La soluzione è in armonia con l’ulteriore principio che: in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l’ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate. La disposizione è contenuta nell’articolo 5, comma 4-ter, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70.
La cessione, sia pure parziale, deve essere notificata formalmente all’ufficio locale , così come previsto dalle legge sulla contabilità di Stato.
Infine, la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio in cui siano esattamente individuate le parti e l’importo a credito ceduto.