Economia

Dal 2019 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE sulle cartolarizzazioni

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A cura di Andrea Dell’Acqua

Manca poco meno di un mese al 1. gennaio 2019, data nella quale entrerà in vigore il Regolamento comunitario 2017/2402 attraverso il quale la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni, con l’obiettivo di valorizzare le operazioni di qualità.

Nonostante gli anni delle crisi, la cartolarizzazione è ancora vista dalle autorità comunitarie come un elemento importante al fine del buon funzionamento del sistema finanziario, soprattutto se strutturata in modo solido, in quanto (in alcuni casi ndr) può rappresentare un valido strumento di diversificazione del rischio.

Permane tuttavia la consapevolezza della leva finanziaria eccessiva che un’operazione di cartolarizzazione può comportare.

Al fine di vigilare questo rischio, il regolamento incoraggia le autorità competenti ad una vigilanza microprudenziale del settore.

In questo quadro si inserisce la creazione di un marchio “di qualità” (STS), dove l’acronimo STS riassume le tre caratteristiche che una cartolarizzazione dovrà avere per essere definita di qualità: Semplice – Trasparente – Standardizzata.

Rispettivamente agli articoli 20 (Semplice), 22 (Trasparente) e 21 (Standardizzata) sono definiti chiaramente i requisiti per l’attribuzione delle singole caratteristiche e, complessivamente, per il marchio di qualità.

Nel Regolamento sono ribaditi altri due concetti fondamentali come l’importanza di garantire che l’Unione funzioni come un mercato unico, agevolando le operazioni transfrontaliere (criteri standard relativi la disciplina normativa delle STS); divieto di ricartolarizzazione (fatte salve alcune deroghe specifiche).

Il punto debole del Regolamento è certamente rappresentato dal fatto che saranno i cedenti o i promotori a dover comunicare agli investitori e alle autorità competenti che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS, attraverso una notifica che dovrebbe contenere una spiegazione sulle modalità con cui è rispettato ciascun criterio STS.

A questo punto l’ESMA dovrebbe inserire la cartolarizzazione in un apposito elenco.

E qui sorge un ulteriore criticità: la notifica e pubblicazione non implica il fatto che l’ESMA o altre autorità competenti abbiano verificato che effettivamente la cartolarizzazione rispetti i requisiti STS. Non è previsto dal Regolamento un processo di validazione e autenticazione.

La responsabilità resta in capo ai cedenti o ai promotori; così come quella di notificare tempestivamente che una cartolarizzazione con marchio di qualità non soddisfi più i requisiti STS.

In ogni caso resterà valido un periodo di tolleranza di tre mesi per rettificare un eventuale uso improprio della denominazione, se usata in buona fede.

Dunque, nonostante diversi players di settore abbiano espresso giudizi positivi sulla normativa, restano ancora diversi gli interrogativi aperti, soprattutto legati al sistema di autocertificazione.

Se, come è presumibile che avverrà, si riuscirà a costruire un sistema nel quale i cedenti o i promotori manterranno un interesse significativo nelle esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione, si determinerà la conseguenza che la notifica STS conterrà l’indicazione che il cedente o il promotore ha mantenuto una significativa esposizione economica netta.

Il principio del mantenimento potrà così mitigare in parte i dubbi derivanti dal sistema di autocertificazione. Come spesso avviene in questi casi, solo dopo un periodo di assestamento si potrà valutare se gli obiettivi fissati a livello comunitario verranno raggiunti, o lo possano essere, oppure se ci sarà la necessità di apportare modifiche al nuovo Regolamento per renderlo più efficace.